L'art. 33, quinto comma, della legge 5.2.1992, n. 104, secondo cui "il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato, che assista con continuita' un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" va interpretato nel senso che ci si riferisce a situazioni in cui il dipendente sia il fondamentale punto di riferimento per l'assistenza del disabile, quanto meno sotto il profilo della costante organizzazione e supervisione delle cure necessarie, delle buone condizioni di vita e delle relazioni affettive, anche senza assumere necessariamente in proprio l'intera effettuazione materiale dell'assistenza stessa (nota a cura dell'avv. Luigi Viola, staff di la previdenza.it).
Tar Lazio, Sezione I Quater, sentenza 10 febbraio 2005 n° 2387
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