Per il GdP di Potenza, se c'è adesione la procedura va eseguita. Altrimenti la condizione di procedibilità non si avvera

di Valeria Zeppilli - Dalla lettura della legge numero 162/2014 emerge che, nei casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, la connessa condizione di procedibilità può dirsi avverata se nei trenta giorni dall'invito a partecipare al procedimento, il destinatario rifiuti espressamente l'adesione o si limiti a non aderire.

Se invece il destinatario aderisce, a cosa va riferita la valutazione dell'avveramento della condizione di procedibilità? Come sottolineato dal Giudice di Pace di Potenza, si deve guardare a un differente parametro e si deve verificare se vi è stato o no l'accordo e se è decorso o no il termine fissato entro il quale le parti avrebbero dovuto raggiungerlo.

Proprio tenendo a mente tale importante distinzione, con la sentenza del 20 ottobre 2016 (qui sotto allegata), il giudice Maria Antonietta Lauletta ha quindi ritenuto di dover dichiarare l'improcedibilità di una domanda avente ad oggetto una materia che rientra tra quelle per le quali la negoziazione assistita è obbligatoria.

Nel caso di specie, più in particolare, il giudice, preso atto nel corso del processo che l'attore non aveva attivato la procedura, alla prima udienza di comparizione delle parti aveva disposto un rinvio per consentirne l'espletamento. All'udienza successiva, il convenuto depositava l'atto con il quale dichiarava di aver accettato l'invito di parte attrice e si era reso disponibile a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, ma il procedimento stragiudiziale si arrestava lì senza alcuna convenzione e senza alcuno scambio di proposte transattive tra le parti.

Il Giudice di Pace, pertanto, facendo leva sulla predetta distinzione riteneva che il suo ordine non fosse da ritenersi correttamente eseguito e che la condizione di procedibilità non si fosse verificata: la negoziazione, nei fatti, non era mai stata avviata nonostante l'adesione formale.

Niente eccezioni e niente esame nel merito: la causa si ferma qui.

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Si ringrazia il giudice di pace Dott.ssa Maria Antonietta Lauletta per la cortese segnalazione

Gdp Potenza testo sentenza 20 ottobre 2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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