Il controricorso per Cassazione, disciplinato dall'art. 370 c.p.c. consente alla parte a cui è diretto il ricorso di contraddire notificando l'atto al ricorrente e depositandolo nei modi consentiti dalla legge

Controricorso per Cassazione

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Prima di trattare il tema specifico del deposito occorre precisare che il controricorso è l'atto con cui la parte contro la quale è diretto un ricorso per Cassazione ha la possibilità di contraddire mediante il cosiddetto controricorso.

Notifica del controricorso

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A disciplinare questa facoltà è l'articolo 370 c.p.c. il quale precisa che il controricorso va notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

La parte che non rispetta questo termine perde la possibilità di presentare memorie e potrà soltanto partecipare alla discussione orale (sempre mediante un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti), rilevando ovviamente le sole questioni sollevabili d'ufficio.

Deposito del controricorso

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Nel caso invece in cui il controcorrente rispetti il termine indicato, una volta notificato, il controricorso va depositato entro venti giorni nella cancelleria della Corte di Cassazione, insieme agli atti, ai documenti e alla procura speciale eventualmente conferita con atto separato.

Si precisa che la Cassazione richiede che, tra i vari documenti, vengano depositate 7 copie del controricorso con la relativa relata di notifica.

Il controricorso va depositato precisamente nella stessa cancelleria in cui si trova l'atto principale: a tal fine occorre quindi reperire, presso gli sportelli dell'URP della Corte di cassazione, il relativo numero di ruolo.

Può tuttavia accadere che il ricorso non risulti iscritto a ruolo. Cosa accade in una simile ipotesi?

In una simile ipotesi è la cancelleria centrale che provvede, d'ufficio, ad iscrivere il controricorso, con certificato di mancato deposito del ricorso.

Il controricorrente, tuttavia, è chiamato a versare l'importo previsto e necessario per l'iscrizione a ruolo della causa.

Deposito a mezzo posta

L'articolo 134 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c consente inoltre agli avvocati che hanno sottoscritto il controricorso di depositarlo (unitamente a una serie di altri documenti indicati dagli arte. 369 e 370) inviandolo per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di Cassazione, con l'obbligo di unire agli atti:

  • le marche per diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notifica dei biglietti di cancelleria e di altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere;
  • le marche per la cassa Nazionale Di previdenza degli avvocati;
  • le copie in carta semplice di ricorso, controricorso, sentenza o altra decisione impugnata;
  • doppio elenco in carta semplice di tutte le marche e le carte firmato dall'avvocato.

Il Cancelliere, ricevuto il plico, controlla l'esattezza dell'elenco degli atti allegati e ne restituisce al mittente una copia mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, con la quale attesta sia la data di arrivo del piego in cancelleria che eventuali inadempimenti di oneri economici prescritti per il deposito.

Nel caso in cui manchino marche o atti il difensore ha tempo per provvedere nel termine per la presentazione del controricorso o entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Sia il deposito che le eventuali integrazioni si considerano eseguiti a tutti gli effetti alla data di spedizione dei plichi con posta raccomandata.

Proprio per tale motivo il cancelliere è tenuto ad allegare nel fascicolo d'ufficio sia la busta utilizzata per l'invio del controricorso sia quella eventualmente utilizzata per le marche o le ricevute di versamento.

Deposito telematico

Il decreto del Direttore generale del 27 gennaio 2021 intitolato "Attivazione presso la Corte di Cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parte" ha attestato e reso noto che anche la Corte di Cassazione è dotata delle attrezzature informatiche necessarie a consentire il deposito telematico di atti e documenti da parte dei difensori a partire dal 31 marzo 2021. Atti tra i figura anche il controricorso.

Questo decreto consegue al precedente decreto legge n. 34/2020 che all'art. 221 comma 5, per quanto riguarda i procedimenti civili davanti alla Corte di Cassazione, prevede per gli avvocati la possibilità, attenzione, non l'obbligo, di depositare gli atti e i documenti in modalità telematica, nel rispetto delle formalità richieste per la firma, la trasmissione e la ricezione dei documenti.

Resta quindi ferma la possibilità per gli avvocati di eseguire il deposito in modalità analogica, nelle forme sopra descritte.

Il Dl n. 228/2021, all'art. 16 ha previsto poi che le disposizioni di cui all'art. 221, comma 5 compreso, in materia di processo civile, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022, il deposito obbligatorio quindi è rimandato al 2023.

Al momento il deposito degli atti e dei suoi allegati può avvenire a mezzo pec, con l'obbligo per gli avvocati che vogliono ricorrere a questo metodo, di utilizzare un software "imbustatore" che crea cioè la busta in un formato apposito, per un invio sicuro della busta.

Valeria Zeppilli

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