di Valeria Zeppilli - In Belgio, viaggiare in treno senza biglietto rappresenta un'ipotesi di reato...e per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non c'è nessun problema. Se la legge nazionale punisce con il codice penale tale condotta, non vi è contrasto con i principi dell'Unione europea che tutelano i consumatori. Con la sentenza depositata il 21 settembre 2016, relativa alla causa C-261/15 e qui sotto allegata, i giudici di Lussemburgo hanno infatti affermato che se il passeggero è "abusivo" non può dirsi sussistente un contratto di trasporto con l'impresa ferroviaria. Di conseguenza manca il presupposto per il rispetto della normativa a tutela dei consumatori e gli Stati membri possono regolare la fattispecie come ritengono opportuno. Anche dandole rilevanza penale.
Più precisamente, l'attenzione della Corte si è soffermata sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'appendice A della COTIF, ovverosia della convenzione relativa ai trasporti internazionali del 9 maggio 1980. Tale previsione, infatti, per i giudici non osta a disposizioni nazionali, come quella belga, che prevedono che un passeggero che effettua un viaggio in treno senza avere alcun titolo di trasporto e che non regolarizza nei termini la sua situazione non ha un vincolo contrattuale con l'impresa ferroviaria.
Del resto, in simili ipotesi, manca il necessario carattere consensuale ai fini della sussistenza di un contratto di trasporto: il predetto articolo 6 non può insomma essere interpretato nel senso che disciplina le condizioni di formazione di un simile contratto, le quali sono invece regolamentate dalle pertinenti disposizioni nazionali.
Un consiglio per tutti i viaggiatori: prima di andare in Belgio, munitevi dei necessari biglietti del treno. Altrimenti si rischia anche la pena detentiva!
CGUE testo sentenza 21 settembre 2016 (causa C-261/15)