Il reato di esercizio abusivo di una professione riguarda solo gli atti riservati in via esclusiva alla professione e non quelli posti in essere da chiunque

di Valeria Zeppilli - Nel sanzionare penalmente l'esercizio abusivo di una professione il nostro ordinamento ha l'obiettivo di tutelare l'interesse generale che determinate professioni, per le quali sono richiesti particolari requisiti di probità e di competenza tecnica, siano svolte solo da persone in possesso delle qualità morali e culturali stabilite dalla legge, avendo superato una particolare abilitazione amministrativa. 

Per la Cassazione, secondo quanto stabilito con la sentenza numero 38752 depositata il 19 settembre 2016 (qui sotto allegata), tale tutela riguarda solo gli atti riservati in via esclusiva a una determinata professione, quindi propri o tipici della stessa, mentre non riguarda gli atti che possono essere posti in essere da qualsiasi interessato, anche se sono in qualche modo connessi all'esercizio professionale. 

Nel caso di specie, la vicenda aveva preso le mosse dal comportamento di un uomo che, spacciandosi per avvocato, si era fatto conferire una delega da un cliente per acquisire dei documenti contabili presso Equitalia: quanto detto rende chiaro, per i giudici, che rispetto al reato di cui all'articolo 348 c.p. non è possibile che l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Resta però la tentata truffa: l'imputato, infatti, si era anche fatto consegnare un assegno di 1.500 euro per il disbrigo della pratica presso il funzionario della riscossione.

Il cliente aveva corrisposto tale cifra a titolo di onorario, come acconto della maggior somma finale, confidando nel fatto che la prospettata qualità di avvocato lo avrebbe aiutato a raggiungere il buon esito delle verifiche.

Il tentativo di truffa, quindi, è fuori dubbio: il falso avvocato deve scontare tre mesi di reclusione e pagare cento euro di multa.

Corte di cassazione testo sentenza numero 38752/2016
Valeria Zeppilli

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