di Lucia Izzo - Non deve essere avvisato dell'azzeramento dei punti sulla patente il conducente che abbia violato più volte il codice della strada: le decurtazioni sono ben note poichè indicate nei verbali relativi alle infrazioni. Dovrà quindi essere lui ad attivarsi per frequentare i corsi di recupero necessari per evitare l'azzeramento e la revisione della partente.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 18174/2016 (qui sotto allegata), pronunciatasi sull'opposizione avanzata da un uomo avverso il provvedimento di revisione della sua patente di guida.
Il ricorrente assume che la previa comunicazione delle variazioni del punteggio, da parte dell'Anagrafe nazionale, costituisca presupposto indefettibile del provvedimento di revisione della patente.
Tuttavia per gli Ermellini le doglianze risultano infondate: il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento
nella circolazione stradale.
Ogni variazione di punteggio, precisano i giudici, è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, in modo che ciascun conducente possa anche controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri
Tuttavia, tale comunicazione di variazione di punteggio, è atto privo di contenuto provvedimentale e ha natura meramente informativa, poichè la fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
L'azzeramento del punteggio, atto anch'esso fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.
Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione.
Pertanto, concludono i giudici, è evidente che ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, e in tal senso si espressa da tempo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), alla quale si è adeguato il Ministero dei trasporti, con circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013.
Cassazione, sentenza n. 18174/2016• Foto: 123rf.com