di Valeria Zeppilli - Il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto di una domanda di reintegrazione nel possesso deve essere depositato in maniera telematica: il Tribunale civile de L'Aquila ha infatti recentemente depositato un'ordinanza con la quale ha chiarito che il deposito cartaceo è inammissibile e che l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio.
Per i giudici, infatti, tale rimedio rappresenta un atto proveniente da una parte già costituita in giudizio e non introduce una fase nuova e distinta rispetto al procedimento ordinario.
Con il reclamo, insomma, non si fa altro che stimolare una nuova decisione su una domanda cautelare o sommaria sulla quale si è pronunciato un giudice non sovraordinato.
A tal proposito non bisogna dimenticare che l'articolo 16-bis del decreto sviluppo bis numero 179/2012, dispone l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali per le parti già in precedenza costituite, vigente a partire dal 30 giugno 2014.
In senso contrario, per il tribunale del capoluogo abruzzese, a nulla rileva il fatto che con il reclamo si forma un nuovo fascicolo d'ufficio e viene attribuito un diverso numero di ruolo: tali circostanze, infatti, sono finalizzate esclusivamente al soddisfacimento di esigenze organizzative. Anche il versamento del contributo unificato è connesso soltanto a ragioni di carattere tributario.
Insomma: il reclamo proposto da due donne avverso la decisione di rigetto della loro domanda di reintegrazione nel possesso è inammissibile. Le loro lamentele rispetto alla presenza su una porzione del loro terreno di due escavatrici utilizzate per eseguire dei lavori sul fondo confinante non possono che restare inascoltate.