Anche i velocipedi rientrano tra i mezzi di trasporto assoggettati al codice della strada e ad essi si applica l'articolo 173

di Valeria Zeppilli - Le biciclette sono un mezzo di trasporto al quale sempre più italiani si stanno affezionando. Queste, infatti, permettono di evitare le code del traffico, di spostarsi rapidamente da una parte all'altra della città senza dover perdere tempo prezioso a cercare parcheggio e di respirare all'aria aperta. A tutto ciò si aggiungono importanti benefici per l'ambiente.

Ma scegliere la bici come proprio mezzo di locomozione non vuol dire sollevarsi dal rispetto delle norme del codice della strada: queste, infatti, disciplinano anche l'uso dei velocipedi, sottoponendolo a regole stringenti e sotto molti aspetti comuni a quelle che disciplinano l'utilizzo di autoveicoli.

A regolare espressamente la circolazione sulle due ruote è l'articolo 182, il quale prevede, ad esempio, che i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; che ad essi è vietato trainare veicoli (salvo nei casi consentiti codice della strada), condurre animali e farsi trainare da altro veicolo; che le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie e così via. Violare tali prescrizioni non è uno scherzo, in quanto la sanzione prevista è quella del pagamento di una somma compresa tra 25 e 99 euro.

Tra i comportamenti che i ciclisti dovrebbero evitare di porre in essere, una particolare attenzione la merita un atteggiamento che, nonostante ciò, è assai diffuso tra gli amanti delle due ruote: l'utilizzo del cellulare durante la guida.

Innanzitutto è lo stesso articolo 182, al comma 2, che tra le altre cose stabilisce che i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e devono essere in grado di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

Ma la norma di riferimento, speciale e più severa, è in realtà rappresentata dall'articolo 173 del codice della strada.

Il comma 2 di tale disposizione, infatti, vieta in generale ai conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di utilizzare cuffie sonore (fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia), lasciando salva la possibilità di avvalersi di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare quando il conducente ha adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

La sanzione amministrativa posta a presidio del rispetto di una simile prescrizione è molto elevata, trattandosi del pagamento di una somma compresa tra 160 e 646 euro.

Dato che la nozione di conducente fa riferimento al soggetto che si pone alla guida di veicoli e che tra i veicoli il codice della strada fa rientrare anche le biciclette la conclusione è presto tratta: usare il telefono sulle due ruote, oltre che essere pericoloso, può costare davvero caro.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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