Per la Corte Costituzionale il principio di applicazione della norma successiva e più favorevole non trova applicazione in campo amministrativo

di Lucia Izzo - Il principio del favor rei, secondo cui va applicata la norma successiva e più favorevole, non trova applicazione in ambito di sanzioni amministrative.

È questa la conclusione raggiunta dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 193/2016 (qui sotto allegata) redatta da Giuliano Amato, che ha respinto la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Como.


Il Tribunale rimettente si era trovato a dover applicare la c.d. maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.


Da qui il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge successiva più favorevole.

La disposizione in esame, intitolata "Principio di legalità", prevede che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".


La norma viene censurata nella parte in cui non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, venendo denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.


Per i giudici della Consulta la questione non è fondata: nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, precisa il collegio, la giurisprudenza della Corte europea non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, e in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale.


Infondata anche la questione riguardante i profili di illegittimità per violazione dell'art. 3 della Costituzione: la costante giurisprudenza della Corte ha, infatti, affermato che in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore (nel rispetto del limite della ragionevolezza) modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina.


Quanto al differente e più favorevole trattamento riservato dal legislatore ad alcune sanzioni, ad esempio a quelle tributarie e valutarie, chiarisce la Consulta, esso trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non si presta, conseguentemente, a trasformarsi da eccezione a regola. 


Corte Costituzionale, sent. n. 193/2016

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