Se i messaggi sono scambiati nell'ambito di un gruppo riservato di destinatari vanno tutelati come le comunicazioni di natura personale

di Marina Crisafi - Anche i messaggi di posta elettronica inviati tramite mailing list da un gruppo riservato di persone (colleghi aderenti al sindacato, nel caso di specie), costituiscono posta privata e quindi vanno tutelati allo stesso modo delle comunicazioni di natura personale. La pluralità dei destinatari, infatti, non fa venire meno il carattere di corrispondenza chiusa ed inviolabile, poiché i messaggi non sono inoltrati ad una moltitudine indistinta di persone, bensì agli aderenti ad un gruppo. Ad affermarlo è la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 439/2016 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul licenziamento irrogato ad un pilota, "reo" di avere istigato, con messaggi diffusi nella mailing list degli aderenti al sindacato, i propri colleghi ad effettuare lotte sindacali in contrasto con gli obblighi lavorativi, avendo così turbato il regolare svolgimento dell'attività lasciandosi andare anche ad affermazioni denigratorie nei confronti degli altri piloti.

La compagnia aerea datrice a giustificazione delle ragioni del licenziamento produceva in giudizio i messaggi scambiati dagli aderenti al sindacato dei piloti, ritenendo non violata la riservatezza del gruppo poiché gli stessi erano stati consegnati da un iscritto.

La Corte d'appello, invece, in linea con la decisione del giudice delle prime cure, ha ritenuto il licenziamento illegittimo sia perché le affermazioni contestate al pilota erano intervenute in un periodo di accesa contrapposizione tra i lavoratori e la dirigenza aziendale, sia perché la mailing list dalla quale i messaggi erano stati prelevati costituiva un gruppo di discussione riservato agli aderenti del sindacato.

Ne consegue, per la Corte meneghina, che tali comunicazioni telematiche rientrano nella tutela prevista dall'art. 15 della Costituzione, a mente del quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di qualsivoglia forma di comunicazione sono inviolabili.

A sostegno della propria tesi, il collegio milanese richiama anche la posizione del Garante della privacy in materia, secondo il quale i messaggi diffusi nelle mailing list, ove protetti da password di accesso o in ogni caso riservati agli aderenti ad una community devono ritenersi corrispondenza privata.

Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 439/2016

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