Esporre la merce occupando in modo stabile e non itinerante la pubblica via integra la fattispecie di invasione di terreno e non un mero illecito amministrativo

di Lucia Izzo - Se il fruttivendolo espone la propria merce in cassette posizionate stabilmente sulla pubblica strada, senza avere l'apposita autorizzazione, commette reato: in particolare risulta violata la fattispecie prevista dall'art. 633 del codice penale "invasione di terreni o edifici".

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 25826/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di alcuni imputati, titolari di esercizi di commercio di frutta e verdura.

I ricorrenti erano stati condannati per avere, in mancanza di autorizzazione amministrativa, occupato in modo stabile e non itinerante con cassette, installazioni e altro, una parte della via pubblica e per avere, nella qualità di custodi di parte del sito di proprietà comunale, violato i sigilli apposti su quella parte, invadendo arbitrariamente immobili pubblici.

A nulla vale per gli imputati lamentare l'erronea applicazione dell'articolo 633 cod. pen., sul rilievo che le violazioni asseritamente poste in essere rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del codice della strada, che le punisce quali illeciti amministrativi.

Per gli Ermellini, infatti, le condotte poste in essere dagli imputati sono state fatte correttamente rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 633 cod. pen. (invasione di terreni ed edifici), perché tale disposizione non si pone in rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica: la prima è posta a tutela del patrimonio, l'altra garantisce la sicurezza della circolazione stradale.

I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili.

Cass., III sez. pen., sent. n. 25826/2016

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