Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: pubblicazione non autorizzata di foto di vip è illecita

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 22513/2004) ha stabilito che è illecita la pubblicazione non autorizzata di foto (tratte da un film) di un'attrice e che tale violazione dà diritto al risarcimento dei danni per lesione del diritto all'immagine. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti spiegato che "chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà di cui si tratta, soprattutto se questa è connessa alla attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo della immagine stessa".

leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n.22513/2004

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Sandrelli lamenta la violazione degli artt. 10 cc e 96 e 97 della legge n. 633 del 1942 (L.A.) [1]. Sostiene che la sentenza impugnata dalla premessa della inesistenza di reato e dunque di danno morale ha tratto erroneamente anche la mancanza del pregiudizio per lesione della immagine dell'artista.

1.a. Con il secondo motivo che è connesso al primo e va dunque esaminato insieme ad esso, la Sandrelli lamenta la motivazione omessa o insufficiente relativamente al punto decisivo della sussistenza del pregiudizio patrimoniale e della prova del medesimo. Sostiene che la lezione del diritto alla immagine della persona nota è di per sè produttiva di pregiudizio patrimoniale, e comunque che questo non può essere escluso sulla considerazione della decisione del titolare di non esercitare al momento il diritto di sfruttarlo.

2. Osserva il collegio che l'argomentazione fondamentale della sentenza impugnata, secondo la quale, premessa la condivisibile esclusione di un danno morale, nel caso di specie non si può riconoscere la sussistenza del pregiudizio patrimoniale quale conseguenza della accertata illecita utilizzazione commerciale delle foto della ricorrente, per la ragione che la ricorrente medesima avrebbe rinunciato, in una certa occasione, ad autorizzare la pubblicazione delle stesse e dunque di trarne un utile da sfruttamento, non può essere condivisa. Essa infatti trascura tanto la estensione del diritto alla immagine in capo alla persona nota, come messa a punto dalla giurisprudenza di questa Corte, quanto i criteri che conseguentemente debbono essere tenuti presenti nella individuazione del pregiudizio prodotto dalla diffusione abusiva del ritratto della stessa.

La Corte di Cassazione da tempo ha dato luogo ad un orientamento, trascurato dal giudice del merito ma rispetto al quale non vi sono ragioni per dissentire, in base al quale chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota per finalità commerciali, è tenuto al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà di cui si tratta, soprattutto se questa è connessa alla attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo della immagine stessa.

Pertanto l'abusiva pubblicazione quando comporta la perdita da parte del titolare del diritto o della facoltà di offrire al mercato l'uso del proprio ritratto, dà luogo al corrispondente pregiudizio (cass. n. 4031 del 1931).

Erroneamente la corte di merito ritiene di superare il criterio che tale giurisprudenza emerge sulla base della predetta circostanza del rifiuto da parte della Sandrelli a consentire alla pubblicazione delle foto di cui si tratta.

Tale rifiuto anzitutto non può essere equiparato, come si dovrebbe trarre dalla sentenza in esame per dare ad essa un senso giuridico compiuto, ad una sorta di abbandono del diritto stesso con conseguente sua caduta in pubblico dominio, giacchè nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà , protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo. Ma soprattutto la stessa gestione può comportare la scelta di non sfruttare una determinata fotografia perchè lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.

Dunque è del tutto paradossale individuare in siffatto atto di gestione la dimostrazione della mancanza di lesività economica nello sfruttamento abusivo posto in essere da parte del terzo.

Tale sfruttamento invece, in quanto frustrante della predetta strategia generale che solo al titolare del diritto spetta di adottare, può risultare in concreto fonte di pregiudizio ben più grave di quello che corrisponde al valore commerciale della specifica attività abusiva. Ed il cui risarcimento può ben essere effettuato in termini di perdita della reputazione professionale, nella specie allegata, da valutarsi caso per caso dal giudice del merito nei limiti della ricchezza non conseguita dal danneggiato, ovvero anche con il ricorso al criterio di cui all'art. 1226 cc..

Pertanto, se non può dirsi, come pretende la ricorrente, che la violazione del diritto allo sfruttamento esclusivo dell'immagine in questione dia luogo di per sè ad un pregiudizio economico, essendo questo da accertarsi caso per caso secondo le regole generali, la sentenza impugnata, che ha escluso il danno sulla base della mancata utilizzazione, fino a quel momento, da parte della Sandrelli delle foto di scena di cui si tratta, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata. La causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che verificherà alla luce del criterio indicato la sussistenza del pregiudizio lamentato alla immagine professionale della Sandrelli ed alla sua cianche di autorizzare in altro momento la pubblicazione delle foto, dando conto in motivazione dell'accertamento che andrà a compiere.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per le spese.

Depositata in Cancelleria il 1 dicembre 2004.


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