di Marina Crisafi – E' nulla l'ipoteca iscritta da Equitalia se prima non ha comunicato al debitore i termini e le modalità per l'opposizione. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 9797/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), respingendo il ricorso dell'agente della riscossione avverso il provvedimento di cancellazione dell'ipoteca iscriva senza la previa comunicazione al contribuente della procedura coattiva. L'ipoteca, spiegano dal palazzaccio, nelle motivazioni (così come il fermo amministrativo) non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ex art. 77 del d.p.r. n. 602/1973, "ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.p.r. n. 602 citato, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento". Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, prima dell'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del citato d.pr., l'amministrazione finanziaria è tenuta a "comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento". Da ciò deriva che l'omessa attivazione "di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità".
La Cassazione ricorda che l'esattore deve sempre comunicare al cittadino termini e modalità per l'opposizione
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