Pur essendo inquadrabile nell'ambito della volontaria giurisdizione, il procedimento ha carattere contenzioso, per cui occorre la difesa tecnica

di Marina Crisafi - Per revocare l'amministratore condominiale, serve l'avvocato, giacché pur essendo formalmente inquadrabile tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, il procedimento ha carattere contenzioso in quanto incide su posizioni giuridiche soggettive e dunque necessita di difesa tecnica. Sono queste le conclusioni cui approda il tribunale di Modena, con un decreto del 22 febbraio scorso (qui sotto allegato), nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato personalmente da due condomini per ottenere la revoca dell'amministratore.

Per il tribunale modenese, tutto gira intorno alla reale natura del procedimento per la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale, in ordine al quale, "dottrina e giurisprudenza assegnano carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa, quasi di natura amministrativa e, in ogni caso, assenza di contenuto decisorio del relativo provvedimento". Ciò nonostante, tale natura, si legge nel provvedimento, "non fa venir meno la natura di procedimento a parti contrapposte, che nella specie vede come legittimo contraddittore l'amministratore del condominio, unico ma necessario legittimato passivo: egli contraddice la pretesa del condomino o dei condomini ricorrenti iure proprio e non come mandatario del condominio, cosicché è ad esso personalmente e non al condominio che devono fare carico le spese processuali del procedimento nel caso di provvedimento di revoca".

Dal menzionato complesso di elementi normativi ed ermeneutici, si ricava che "il procedimento di revoca giudiziale in oggetto richiede la necessaria presenza della difesa tecnica, sia per i condomini ricorrenti che per l'amministratore convenuto e/o resistente, dovendosi diversamente rilevare l'inammissibilità del ricorso". A maggior ragione, dopo la riforma che novellando l'art. 1129 c.c. ha introdotto la disposizione secondo la quale "in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio

, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato". Il riferimento alle spese legali rimanda, con evidenza, "alla presenza di una difesa tecnica" poiché se è vero che "in ipotesi il riferimento alle spese legali può riguardare anche spese di un giudizio da svolgere tra le parti personalmente, va tuttavia considerato che la necessità di specificazione del diritto di rivalsa si giustifica più razionalmente in riferimento alla ben più consistenti spese di un giudizio con la partecipazione di un difensore". Da qui l'inammissibilità del ricorso.

Tribunale Modena, decreto 22 febbraio 2016

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