Per la Cassazione è ravvisabile l'esposizione del bene alla pubblica fede

di Marina Crisafi - Può il tentativo di rubare un paio di ciabatte in una palestra integrare il reato di furto aggravato? Per la Cassazione sì. Con la sentenza n. 17001/2016, qui sotto allegata, la quarta sezione penale ha confermato infatti la condanna nei confronti di una donna a dieci giorni di reclusione e 100 euro di multa per il tentato furto di un paio di ciabatte presso lo spogliatoio di una palestra aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede.

A nulla sono valse per gli Ermellini le doglianze dell'imputata relative alla mancata sussistenza dell'aggravante, configurabile soltanto quando il luogo è facilmente accessibile al pubblico, mentre nei locali della palestra potevano accedere unicamente i soci della stessa, mediante apposito badge. Né tantomeno l'asserita ipotesi dell'errore di cui all'art. 47 del codice penale, in quanto la stessa non intendeva rubare ma aveva preso per sbaglio le ciabatte, come provato dal fatto che le aveva subito riposte in un armadietto dimostrando di non voler proseguire nell'intento criminoso.

Quanto al primo punto, dal Palazzaccio, ricordano che l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede è ravvisabile "quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la res oggetto di sottrazione". Per cui il fatto che l'accesso ai locali della palestra fosse riservato ai soci non solo non implica che sugli stessi venisse effettuata una sorveglianza costante, ma inoltre è evidente, data la possibilità di accedere allo spogliatoio da parte di tutti gli iscritti, l'esposizione alla pubblica fede dei beni ivi lasciati da coloro che usavano i bagni e le docce nell'orario di normale fruizione.

Quanto al secondo motivo, inutile prospettare una rilettura dei dati probatori già valutati dai giudici di merito che nella condotta dell'imputata hanno ravvisato il chiaro fine di impossessarsi delle ciabatte altrui, per nulla sminuito dall'averle occultate nell'armadietto vuoto, azione tesa non certo a disfarsene ma solo a sottarsi dalle accuse visto che la sparizione delle pantofole incriminate era stata già segnalata.

Cassazione, sentenza n. 17001/2016

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