A prescindere dalla validità scientifica della Pas, la capacità di preservare le relazioni parentali con l'altro genitore rientra infatti tra i requisiti di idoneità genitoriale
di Valeria Zeppilli - L'ingresso della sindrome dell'alienazione parentale nelle aule giustizia si sta ormai consolidando. 

Basti pensare che, lo scorso 8 aprile, la Corte di cassazione ha depositato un'altra interessante sentenza in argomento: la numero 6919/2016 (qui sotto allegata).

Con tale pronuncia, in particolare, i giudici hanno affrontato il caso in cui, in una controversia in materia di affidamento dei figli minori, il genitore non affidatario o collocatario, denunci che l'altro assuma comportamenti idonei ad allontanare da sé il figlio sia moralmente che materialmente e indicati come significativi della sindrome di alienazione parentale (PAS).

A tal riguardo la Corte ha precisato che, in simili ipotesi, nel valutare un'eventuale modifica delle modalità di affidamento, il giudice deve accertare la veridicità dei comportamenti denunciati utilizzando tutti i mezzi comuni di prova che sono tipici e specifici della materia, incluse quindi le presunzioni.

Egli deve poi motivare adeguatamente le proprie conclusioni, senza essere influenzato dal giudizio, in astratto, circa la validità scientifica o meno della PAS.

Per la Cassazione non bisogna infatti dimenticare che la capacità di preservare le relazioni parentali con l'altro genitore in maniera continuativa rientra tra i requisiti di idoneità genitoriale, in quanto rispondente alla necessità di tutelare i diritti del figlio alla bigenitorialità e a una crescita serena ed equilibrata.

Sulla base di tali argomentazioni è stato quindi accolto il ricorso presentato da un papà avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva disposto l'interruzione della sua frequentazione con la figlia solo considerando l'avversione che la ragazza manifestava nei confronti dell'uomo.

Per la Cassazione il giudice territoriale, dimenticando di indagare approfonditamente sulle reali cause dell'atteggiamento della minore, si è limitato ad aderire, acriticamente, alle conclusioni finali del c.t.u. e non ha indagato circa eventuali, non precisati, comportamenti riprovevoli del ricorrente.

I giudici del merito insomma, nell'omettere qualsiasi motivazione circa le ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia, sono venuti meno al loro obbligo di verificare in concreto l'esistenza dei comportamenti denunciati.

La parola torna quindi alla Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame.


Corte di cassazione testo sentenza numero 6919/2016
Valeria Zeppilli

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