L'impiego del testo per scuole medie che parla di Sicilia mafiosa rientra nel legittimo esercizio del diritto di libertà d'insegnamento

di Lucia Izzo - Non è diffamazione se il libro di testo parla di Sicilia mafiosa. Infatti, rientra nel legittimo esercizio del diritto di libertà di insegnamento, garantito dall'art. 33 della Costituzione, l'impiego, in un libro di testo destinato a studenti di scuola media inferiore e quindi a essere adottato da un docente e studiato sotto la sua direzione, di espressioni e di giudizi generali nel loro complesso perentoriamente negativi sulle condizioni e sulla complessiva realtà socioeconomica di un'intera Regione. Tali giudizi devono, però, essere articolati nel rispetto della correttezza formale e con sufficiente richiamo ai contesti storici e di cronaca anche recente, non esigendosi dagli autori, neppure in considerazione dei destinatari dell'opera, alcuna autolimitazione o modalità particolari di formulazione, quali la moderazione o la misurazione delle espressioni o la modificazione dei toni dei giudizi, purché appunto le une e gli altri oggettivamente corretti e rispondenti almeno in linea di massima a fatti storicamente veri.


Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 6785/2016 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso della Presidenza della Regione Sicilia contro la casa editrice e gli autori di un libro di testo per la scuola media per i giudizi espressi nel testo.


La Presidenza della Regione siciliana convenne in giudizio l'editore e gli autori del libro,  per conseguirne condanna al risarcimento del danno: l'adito tribunale accolse la domanda, condannando in solido tra loro i convenuti a pagare un risarcimento di € 50.000 e a non ristampare il libro coi passi riconosciuti diffamatori.

Diversa la decisione in appello, dove la domanda risarcitoria venne respinta in base alla verifica del carattere non diffamatorio delle espressioni adoperate.


Gli Ermellini chiariscono che la fattispecie va effettivamente ricondotta non solo e non tanto all'esercizio del diritto di critica (anche se intesa in senso storico), ma nel più generale ambito della libertà di insegnamento di cui all'art. 33 Cost.: parlare della delinquenza che attanaglia la Regione, della corruzione

e dell'intimidazione, del potere mafioso, rappresenta l'estrinsecazione di espressioni e giudizi consentiti in un libro di testo per la scuola media inferiore, poiché la libertà di insegnamento è a sua volta riconducibile a quella più ampia di manifestazione del pensiero, non solo degli autori del libro, ma, essendo questo destinato ad essere adottato nelle scuole, dei professori o docenti che ritenessero di adottarlo quale strumento di sviluppo del loro programma.


Tuttavia, i fatti richiamati o valutati debbono essere, certamente, veri almeno nei loro complesso, non potendosi richiedere una puntuale indicazione di fonti e di episodi, né la somministrazione di puntuali riscontri per ognuno di quelli.

Correttamente la stessa corte territoriale ha poi ritenuto la sostanziale correttezza dell'esposizione, del testo, per la presenza di considerazioni di segno contrario al pure categorico tenore dell'asserzione dei preponderanti aspetti negativi e, in particolare, di spunti favorevoli e propositivi a difesa dei molti siciliani che si sono ribellati alla mafia ed al maggiore impegno dello Stato nella lotta contro tale organizzazione criminale. 


Come sostenuto in appello, la maggiore cautela espressiva e di giudizio che si richiede ai redattori di un testo scolastico rispetto agli autori di un'inchiesta giornalistica o di un saggio scientifico non deve mai tradursi in un'autocensura volta a mascherare aspetti negativi della realtà sociale che, nel caso di specie, non paiono davvero lesivi della reputazione dei 'siciliani' in quanto comunità, ma, casomai, sintomatici degli errori e dell'inadeguatezza di quei ceti dominanti che gli autori, iscrivendosi in una corrente culturale tanto ampia quanto inascoltata, indicano ai lettori come principali responsabili delle criticità che nessuno può sottacere.


Pertanto, bisogna guardare al complessivo quadro offerto agli studenti lettori, come pure della sostanziale verità dei dati di fatto organizzati e commentati, quale risulta dalla ricchezza ed esaustiva completezza degli elementi, storici e di cronaca recente, presi al riguardo in considerazione e tra loro adeguatamente e ponderatamente raffrontati e collegati. 


Cass., III se. civ., sent. 6785/2016

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