La proprietà del muro comune e gli interventi di innalzamento: a chi spettano e come si gestiscono

Domanda: "Per sostituire la ringhiera fatiscente sul muro confinante è necessario il permesso del vicino?"


Risposta: Il muro divisorio è la costruzione che delimita due fondi limitrofi che serve quale divisione tra edifici.

Prima di analizzare il novero degli interventi ammissibili sul muro, è necessario stabilire a chi spetta la proprietà dello stesso in quanto trattasi di elemento che vincola la possibilità o meno di intervenire sull'opera (se il muro è di mia esclusiva titolarità non è necessario chiedere il permesso al vicino).


Secondo il codice civile, art. 880, il muro si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Tale previsione di comunione iuris tantum, può essere smentita se dall'atto di proprietà risulti la titolarità esclusiva del muro.


Una presunzione di proprietà esclusiva è disciplinata stessa legge, con l'art. 881 c.c., secondo cui "Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi."


Anche tale presunzione di proprietà esclusiva, che si riferisce unicamente al muro e non anche al suolo, può essere smentita da prova contraria che ne dimostri la comproprietà.


Nel caso il muro si trovi su uno dei due fondi, ma in sostanza svolga la funzione di muro di confine, la legge consente al proprietario del fondo attiguo di chiederne la comunione

L'art. 874 c.c. (Comunione forzosa del muro sul confine) afferma che "Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino".


Interventi sul muro comune


Per quanto riguarda le riparazioni sul muro comune, l'art. 882 c.c. precisa che "le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio".


Se si rende necessario un intervento conservativo, ma uno dei comproprietari si disinteressa dal partecipare alla spesa indispensabile per effettuarlo, il comproprietario più diligente può anticipare la spesa e poi rivalersi, pro quota, sugli altri comunisti.


Il codice civile, art. 885 (Innalzamento del muro comune), evidenzia che "ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata" e anche questa può dal vicino essere resa comune ex art. 874 c.c.


Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. 


In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. 

Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento. 


Per quanto riguarda la costruzione della ringhiera sulla sommità del muro di cinta, secondo la Cassazione (sent. 4755/2014) questa non costituisce una sopraelevazione, ma un uso della cosa comune che non ne altera la destinazione e non impedisce di farne parimenti uso.

Il muro divisorio può essere sopraelevato, anche abbattendo una preesistente rete metallica, senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cc, è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cc (Cass. 11.1.1997 n. 237). 

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