Per la Cassazione, il fatto che dentro casa ci sia la moglie incinta non rappresenta una giustificazione

di Marina Crisafi - È costato caro il vizio del fumo ad un uomo ai domiciliari. Uscito di casa, a minima distanza dall'ingresso, per fumare una sigaretta per non disturbare la moglie incinta, si è beccato, infatti, una condanna per evasione. Condanna confermata anche dalla Cassazione (con la sentenza n. 7521/2016, qui sotto allegata), che ha rigettato il ricorso dell'uomo, il quale dovrà quindi scontare quattro mesi di reclusione.

Non convince né i giudici di merito, né gli Ermellini, infatti, la tesi della difesa di una presunta violazione dell'art. 385 c.p., in quanto l'uomo non era affatto irreperibile essendosi limitato "a stazionare ad una distanza minima dall'ingresso del 'tipico basso napoletano' - che ne costituiva l'abitazione - al fine di fumare una sigaretta essendo la moglie in stato interessante, alla 33sima settimana, ed intenta a rassettare casa" peraltro a dorso nudo e in pantaloncini.

Per la sesta sezione penale, la ricostruzione della difesa non ha nessun pregio.

È ius receptum, ha stabilito invero il Palazzaccio, che "l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente".

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con consequenziale condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della cassa delle ammende.

Cassazione, sentenza n. 7521/2016

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