La quietanza, di regola, è un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva; tuttavia non può escludersi che la quietanza attesti una più ampia convenzione liberatoria, come la transazione, sempre che di tale negozio essa abbia i necessari requisiti, e cioè che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si estingua o si prevenga una lite, restando affidata al Giudice l'individuazione di un tale contenuto negoziale quando, attraverso l'interpretazione unitaria dell'intero contesto dei rapporti tra le parti, la quietanza liberatoria si manifesti come l'atto di una trattativa a contenuto transattivo. Non è necessario che l'atto di quietanza contenga la puntuale indicazione delle reciproche concessioni con indicazione di quelle che erano le originarie contrapposte pretese, non essendo tale requisito previsto dalla legge e non essendo richiesta per l'esistenza della transazione
la forma scritta ad substantiam.
Nella sentenza

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