Il Giudice di pace di Taranto ricorda che sino a tale importo l'esecuzione non può iniziare se non sono state inviate le comunicazioni e non sono decorsi 120 giorni

di Valeria Zeppilli - Anche se talvolta lo "dimenticano", già dal 1° gennaio 2013 Equitalia e gli altri agenti della riscossione, prima di procedere al pignoramento o al fermo sulla base di debiti di ammontare fino a mille euro, devono necessariamente inviare al contribuente una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ed attendere, poi, 120 giorni.

A prevederlo, in particolare, è la legge n. 228/2012 che, all'articolo 1, comma 544, così recita: "In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo".

Si tratta di una disposizione decisamente chiara, alla quale gli enti di riscossione non possono di certo sfuggire.

…Con "fortuna" di un cittadino pugliese che ha ottenuto da parte del giudice di pace di Taranto la dichiarazione di illegittimità della procedura di riscossione azionata nei suoi confronti dalla Prefettura: poiché la cartella impugnata non risultava preceduta dalla procedura sopra individuata, la stessa deve essere considerata emessa in violazione di legge, avendo aggravato la posizione debitoria dell'opponente.

Il giudice di pace, nella medesima sentenza n. 3111 del 7 ottobre 2015, ha oltretutto chiarito che l'articolo 1, comma 544, della legge numero 228/2012 non può non avere che una valenza di carattere generale. Esso, infatti, si riferisce alla riscossione coattiva sia dei concessionari che degli enti pubblici.

La sua finalità, ricorda il giudice, è quella di consentire ai debitori di avanzare eventuali osservazioni sulla legittimità e sulla giustezza dei calcoli.

Valeria Zeppilli

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