La sentenza del Tribunale di Lecce si colloca in quel filone giurisprudenziale che ha ravvisato la responsabilità solidale della SIM per l'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario. E' configurabile peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni della clientela della SIM, la responsabilità della stessa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia dei clienti di quest'ultima, consista nell'espletamento di operazioni non autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti, il "quantum risarcibile, previo accertamento in concreto va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli". (Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile Sentenza 28 giugno - 6 settembre 2004 1692/2004 Comportamento illecito del promotore finanziario - Responsabilità solidale della SIM). [Sentenza cortesemente inviata e commentata dall'Avv. Antonio Tanza].

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