La Corte di Cassazione con sentenza n.5317 del 12 aprile scorso ha stabilito che nel giudizio di opposizione a ingiunzione l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato, se non limitatamente alla revoca dell'opposto decreto.
La Cassazione 5317/2002 ha stabilito che nel giudizio di opposizione a ingiunzione l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato
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