La Cassazione 5317/2002 ha stabilito che nel giudizio di opposizione a ingiunzione l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato
La Corte di Cassazione con sentenza n.5317 del 12 aprile scorso ha stabilito che nel giudizio di opposizione a ingiunzione l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato, se non limitatamente alla revoca dell'opposto decreto.

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