Rientra nei doveri del dirigente evidenziare la condotta poco professionale del docente e sollecitare visite ispettive degli organi superiori

di Lucia Izzo - "Irrispettoso, temperamento minaccioso, intollerabile arrogante, non collaborativo, scorretto, antididattico e di ostacolo allo sviluppo negli allievi dell'educazione". 

Ecco come è stato definito un docente di ruolo dal proprio dirigente scolastico in una missiva inviata all'Ufficio scolastico provinciale e al direttore della sede IPSIA (istituto professionale per l'industria e l'artigianato) presso cui l'insegnante prestava servizio.

Nonostante il docente lamenti un'offesa alla propria reputazione, sia in Tribunale che in Appello il dirigente viene assolto e tali espressioni considerate come "circoscritte, puntuali e non esulavano dai limiti delle attribuzioni del dirigente scolastico, titolare del diritto-dovere di richiedere l'intervento degli organi superiori per visite ispettive, anche finalizzate all'adozione di provvedimento disciplinari".


Poi, l'ennesimo rigetto anche dinnanzi ai giudici di legittimità. La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 44398/2015 (qui sotto allegata) prende ancora le parti del dirigente, nonostante i toni duri usati da quest'ultimo. 


Le affermazioni contestate, precisano gli Ermellini, si collocano all'interno di una relazione inviata, oltre che al ricorrente, anche al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, al Coordinatore del Servizio Ispettivo presso il medesimo Ufficio Scolastico, al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e al direttore della sede IPSIA.

Nonostante in altre occasioni il Collegio abbia condannato per diffamazione il dipendente che ha inviato un esposto al diretto superiore gerarchico e "per conoscenza" a soggetti sovraordinati, non è questa l'ipotesi del caso in esame.

Le comunicazioni da parte del dirigente sono strumentali all'intervento disciplinare dei superiori, che devono averne conoscenza stante gli addebiti mossi all'insegnante in ragione dell'attività da lui svolta presso l'istituto in cui prestava servizio.

La Cassazione, lungi dall'effettuare un esame sulla fondatezza delle rispettive posizioni, pone l'accento sul contesto ordinamentale in cui si collocano le avvenute comunicazioni e i loro destinatari.


Circa il contenuto delle comunicazione e la valutazione sulla dannosità didattica, si rammenta che rientra nelle attribuzioni dei Dirigente scolastico la responsabilità circa i risultati dei servizio e dell'organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa.

Pertanto egli deve promuovere "interventi per assicurare l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica" perseguendo tale finalità garantendo il diritto all'apprendimento da parte degli alunni.


Gli enunciati del dirigente sono da considerarsi come pertinenti all'espletamento dei suoi doveri istituzionali, pertanto manca qualunque dolo, inteso come volontà di offendere, vista la finalità perseguita, ossia la richiesta di intervento degli organi superiori a fronte delle condotte dell'insegnante. 

Rigettato il ricorso, le spese sono compensate.


Cass., V sez. penale, 44398/2015

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