Per gli Ermellini, la clausola che rinvia agli usi di piazza sul saggio degli interessi passivi sui conti a tasso variabile è nulla per indeterminatezza

di Marina Crisafi - Segna una vera sconfitta per gli istituti bancari la sentenza della Corte di Cassazione n. 22179/2015 pubblicata il 30 ottobre scorso (qui sotto allegata) che fa dire addio alla possibilità di applicare interessi passivi sul conto a tasso variabile in base agli "usi di piazza". Tale clausola infatti per gli Ermellini è nulla per indeterminatezza perché contiene riferimenti generici e non adeguati all'individuazione delle dinamiche evolutive del tasso di interesse praticato dall'intermediario.

La sesta sezione civile ha così accolto il ricorso di un correntista che impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania, la quale riformando la decisione del tribunale, dichiarava legittima la clausola de qua.

Mentre per il giudice delle prime cure, infatti, le due clausole del contratto prevedenti, rispettivamente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e la determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai rapporti intrattenuti con la banca, erano nulle, per la corte territoriale, rimane fermo solo il no all'anatocismo.

Come osservato dalla stessa corte, la clausola prevedente la "variabilità futura del primo tasso, in base agli usi di piazza - andava ad - impingere nella nota e ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto". Tuttavia, la corte pur non avendo dubitato del deficit di determinatezza di tale clausola poi ne ha illogicamente escluso la nullità, dando ragione all'interpretazione adeguatrice della banca, che riteneva che la clausola andasse letta come se indicasse la sola variazione "in melius o in peius" del tasso iniziale certo, addizionato dall'aumento o dalla diminuzione rispetto ai tassi previgenti riscontrati sulla piazza.

Tale ragionamento, per il Palazzaccio, non può essere dunque accolto, perché configura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, terzo comma c.c., 1346 e 1418 c.c. denunciata dal correntista. Per cui nulla deve lo stesso alla banca in ordine agli interessi passivi e la parola passa al giudice del rinvio che dovrà attendersi al seguente principio di diritto: "in tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad es. i c.d. usi di piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione".

Cassazione, sentenza n. 22179/2015

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