Illegittima la liquidazione del danno che fa riferimento a un criterio equitativo puro

di Lucia Izzo - In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la Cassazione ha voluto garantire una sempre più adeguata personalizzazione del danno, abbandonando logiche liquidatorie meramente assertive di un risultato e l'ancoraggio della quantificazione a parametri obiettivi quali le tabelle in uso presso i vari tribunali. 


Per garantire il più possibile l'uniformità di giudizio, le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono il criterio in assoluto preferibile, poiché ampiamente diffuse sul territorio nazionale ben al di fuori del confini del singolo distretto. 


Non può considerarsi legittima, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale che faccia riferimento al criterio equitativo puro, poiché si traduce in quantificazione arbitraria e immotivata, nonostante si collochi all'interno dei minimi e dei massimi fissati dalle tabelle milanesi per fatti lesivi consimili. 


Lo rammenta la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella recentissima sentenza n. 20895/2015 (qui sotto allegata) trovatasi a valutare una delicatissima questione familiare riguardante la morte di due minori a seguito di un sinistro provocato dalla madre che aveva perso il controllo della vettura da lei condotta e non assicurata, sulla quale viaggiavano i due figli. 


Ricorrono per Cassazione il padre e la sorella dei minori deceduti per richiedere che la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, significativamente ridimensionata in appello, venga ricalcolata tenendo conto di un'adeguata personalizzazione del danno. Lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello avrebbe utilizzato la liquidazione equitativa pura, seppur pervenendo ad un quantum rientrante all'interno della forbice delle tabelle di Milano. 


Gli Ermellini ritengono tale doglianza fondata, in considerazione del mancato riferimento da parte del giudice del gravame ad alcuna delle tabelle in uso presso il tribunale, senza neppure ancorare a propria liquidazione ad altri criteri obiettivi.

La fortuita riconducibilità degli importi liquidato all'interno del range previsto dalle tabelle milanesi per identico evento lesivo non assume rilevanza, poiché in concreto le tabelle sono state prese in considerazione dal giudice e pertanto non possono costituire parametro di leggibilità e verificabilità della motivazione. 

Questa circostanza sostanzialmente non può colmare il vuoto esistente tra le premesse e le conclusioni, che constano solo dell'importo complessivamente liquidato a ciascuno. 


La Cassazione, nel rinviare alla Corte d'Appello competente, in diversa composizione, richiede l'applicazione del seguente principio di diritto: "Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere i verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo. 


Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizione di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono". 

Cass., III sez. Civile, sent. 20895/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: