La prevalenza del trattamento meno oneroso riguarda sia i lavoratori che escono dal lavoro successivamente all'1/1/2015 che quelli che ne erano già usciti
di Valeria Zeppilli - Il comma 707 della legge n. 190/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. tetto pensioni, in base al quale l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può essere superiore all'80% dell'ultimo stipendio percepito, ovverosia non superare l'ammontare che deriverebbe dal calcolo con il sistema retributivo. 

Ma cerchiamo di fare chiarezza su quali sono i soggetti ai quali esso si applica.

L'esigenza di predisporre tale limite è sorta con riferimento a quei lavoratori ai quali, data l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la Riforma Dini aveva permesso di continuare a conteggiare le quote di pensione con il sistema retributivo e che a seguito della Riforma Fornero del 2011 dovevano conteggiare, invece, le quote successive con il sistema contributivo. 

In sostanza, per tali lavoratori le pensioni, in virtù del doppio sistema di calcolo, rischiavano di risultare addirittura più alte di quelle che sarebbero derivate dal solo sistema retributivo.

Oggi, invece, a seguito dei recenti interventi legislativi, il calcolo delle pensioni avviene nel seguente modo: viene calcolato sia l'importo che risulta dall'applicazione del sistema misto retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012, sia l'importo che risulta dall'applicazione del sistema interamente retributivo

La somma più bassa tra le due sarà quella che effettivamente determinerà l'importo erogato a titolo di pensione. 

Tale previsione si applica sia ai lavoratori che escono dal lavoro successivamente al primo gennaio 2015 che a quelli che ne erano già usciti

Per questi ultimi, però, il nuovo calcolo ha effetto solo a decorrere da tale data. 

Valeria Zeppilli

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