La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9463/2004) ha stabilito che l'assemblea condominiale "non è competente a deliberare in materia di spese concernenti le imposte relative all'acquisto di un bene destianto all'uso comune". I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che "non entrano nella competenza dell'assemblea le spese fiscali riguardanti parti comuni dell'edificio, quando si tratta di spese afferenti all'acquisto del diritto sui beni comuni e non alla gestione di essi. Come gli atti di trasferimento intercorrono tra i terzi ed i singoli condomini, del pari i rapporti tributari si instaurano tra l'Amministrazione finanziaria ed i singoli partecipanti al condominio" e che "l'assemblea, quindi, non può deliberare e ripartire tra i condomini i tributi dovuti dai singoli per l'acquisto di beni destinati al servizio comune anche se detti beni appartengono in comune a tutti i condomini".
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