La Quarta Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2572/2004) ha stabilito che, in presenza di valide ragioni, è possibile aggiungere al cognome paterno anche quello della madre. I Giudici Amministrativi hanno precisato quanto segue: "premesso che l'art. 158 R.D.L. 9 luglio 1939 n. 1238 pone come unico divieto l'aggiunta al proprio cognome di un altro che abbia importanza storica o appartenga a famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun rapporto; che, è stato affermato che, pertanto, non sussiste divieto nel caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre (Par. III, n. 1374/84); che il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l'assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell'individuo attraverso il solo cognome paterno (regola, peraltro, costituente una mera scelta legislativa contingente e modificabile, come dimostrano le innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso, mutuate da esperienze di paesi diversi, europei e non), la incontestata notorietà del cognome materno, M., del richiedente, proprio in quanto tale, non poteva essere ignorata né dall'Amministrazione, in sede di espressione di diniego, nè dal Tribunale amministrativo in sede di valutazione della compiutezza della motivazione del provvedimento". Con questa decisione il Consiglio ha respinto il ricorso presentato dal Ministero di Grazia e Giustizia che, a sua volta, aveva rigettato l'istanza di un cittadino che chiedeva di poter aggiungere al proprio cognome anche quello della mamma.
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