La normativa in questione prevede infatti che sia possibile ricorrere all'istituto della separazione personale "tutte le volte che si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza".
Il concetto di intollerabilità è relativo e nel tempo la giurisprudenza ne ha ampliato la portata, giungendo ad affermare che costituisce"intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi".
Insomma la crisi che ha portato alla intollerabilità della convivenza può anche dipendere "dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di uno solo dei due coniugi".
Da valenza meramente oggettivistica l'istituto ha assunto via via nel tempo caratteri soggettivistici, costituendo motivo di rottura la disaffezione o il distacco spirituale di anche uno solo dei coniugi. La sentenza, cui si rimanda la lettura integrale, affronta poi la delicata questione della relazione tra separazione e suo addebito.
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