Se il detenuto reclama contro il "fumo passivo" e chiede una cella per non fumatori, il giudice deve fornire una risposta chiara ed adeguata

di Marina Crisafi - Se il reclamo sulla mancanza di un servizio di lavanderia esterno può essere "snobbato" dal magistrato di sorveglianza, non altrettanto può dirsi per la richiesta del detenuto di essere trasferito in una cella per non fumatori. Qui, infatti, entra in gioco il diritto alla salute che non può essere "liquidato" con un semplice la cella è "in linea con quanto prescritto dalla legge".

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17014 del 23 aprile scorso, annullando l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto tutte le doglianze avanzate dal detenuto.

Per la prima sezione penale, infatti, occorre distinguere le varie istanze e laddove queste riguardino la violazione dei diritti soggettivi, tra cui campeggia la carenza di spazio, il giudice non può limitarsi a rispondere con formule generiche ma deve sempre valutare concretamente le condizioni di carcerazione.

Così, passi, nel caso di specie, la questione del servizio lavanderia che non rientra nella categoria dei diritti soggettivi.

Passi pure la doglianza sulla mancata somministrazione di un farmaco specifico per curare una patologia, posto che era emerso che al detenuto ne veniva fornito uno equivalente e non vi era, quindi, motivo per dubitare della sua idoneità.

Ma quanto alle lamentele sullo spazio intramurario della cella e sul fumo, riguardando situazioni "tali da incidere sul diritto alla salute e sul diritto ad una pena detentiva in linea con il divieto di trattamenti inumani", le stesse meritano di essere valutate congruamente dal giudice del reclamo, chiamato ad accertare le condizioni effettive della carcerazione.

Ciò non è avvenuto, secondo il Palazzaccio, nel caso di specie essendosi limitato il magistrato ad affermare che la camera detentiva era conforme alla prescrizione di legge senza affrontare realmente le istanze del detenuto.

Per cui, ha concluso piazza Cavour annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame, per lo spazio minimo a disposizione del detenuto, in mancanza di una espressa regolamentazione normativa, il parametro cui il giudice dovrà riferirsi rimane quello stabilito dalla Cedu (con la nota sentenza Torreggiani nel 2013), ovvero non inferiore a tre metri quadrati. Con riferimento, invece, alla richiesta sul fumo passivo (considerata la mancata chiarezza del reclamo), mentre una domanda di essere trasferito in una cella per fumatori sarebbe inammissibile, l'opposta istanza di una cella no smoking, investendo l'aspetto della tutela del diritto alla salute, dovrà ricevere dal magistrato una risposta chiara ed adeguata. 


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