Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 8237 del 22 Aprile 2015.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 8237 del 22 Aprile 2015. 


E' illegittimo il licenziamento intimato al dipendente che, in passato lavorava in una azienda collegata, e viene nuovamente assunto per mezzo di patto in prova


Tale accordo è infatti qualificato come in frode alla legge, "avendo già il lavoratore già lavorato alle dipendenze della stessa società in precedenza, sia pure con diversa ragione sociale, e considerando l'inesistenza della causa del patto di prova, perchè il datore di lavoro era pienamente a conoscenza delle attitudini lavorative del lavoratore".

La società interessata propone ricorso in Cassazione.

La Suprema corte ribadisce l'orientamento correttamente assunto dalla Corte di merito, esplicitando la causa del patto in prova. Essa "va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto". 

E' possibile, in linea di principio, stipulare un patto in prova anche in presenza di un precedente contratto con la medesima società, a patto che siano nel frattempo intervenute cause idonee a giustificarlo (ad es. cambiamento delle abitudini di vita o problemi di salute). 

Mancando nel caso di specie tali circostanze - e, in ogni caso, non essendo state compiutamente dedotte in sede di merito - la Cassazione rigetta il ricorso confermando la decisione di secondo grado.

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