Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8429 del 4/5/04 hanno affermato che il Consiglio Nazionale Forense, essendo giudice di merito oltre che di legittimità, può autonomamente accertare e valurare la sussistenza del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" richiesto dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.
Tale valutazione, precisano i Giudici del Palazzaccio, può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte anche dopo quest'ultima.
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