Per quanto riguarda poi le contestazioni dei ricorrenti circa i criteri di interpretazione delle clausole contrattuali, la Suprema Corte ricorda che il contratto va interpretato secondo i criteri ermeneutici propri della materia, e "non certo secondo il buon senso e il linguaggio comune". Il giudice del merito, sotto questo profilo, ha correttamente interpretato la clausola contrattuale, negando di conseguenza il risarcimento, sulla base dei termini tecnici utilizzati in campo assicurativo.
Contrapposta alla invalidità permanente è infatti il termine invalidità temporanea, che anch'esso tuttavia presuppone una guarigione al termine della malattia. Infatti, "l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinchè durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea; se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea".
Il principio di diritto, già enunciato in copiosa giurisprudenza precedente, già citata, è il seguente: "l'espressione invalidità permanente designa uno stato menomativo divenuto stabile ed irrimessibile, consolidatosi all'esito di un periodo di malattia; pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente.
Ne consegue che, ove in un contratto di assicurazione contro i rischi di malattia, sia previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia patita dall'assicurato, senza mai pervenire a guarigione clinica, abbia esito letale".
Essendo l'assicurato deceduto a seguito di della malattia, senza mai essere guarito, è corretta l'interpretazione dei giudici di merito che ha portato al rigetto della domanda.
Per maggiori dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.