Il concorso pubblico come forma generale di reclutamento a cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico
"Il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico".

È quanto afferma la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 7 del 26 gennaio 2015 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale sarda n. 4 del 2014 istitutiva dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM).


La norma impugnata prevedeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA s.p.a. all'ARBAM e l'applicazione ad esso del contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie: la questione di legittimità costituzionale è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso.
Per il Giudice delle leggi, la questione è fondata sotto l'assorbente profilo della violazione dell'articolo 97 terzo comma, Costituzione


Nel caso di specie, la norma censurata dispone il trasferimento del personale dalla soppressa società in house (IGEA spa) alla neocostituita ARBAM, agenzia, quest'ultima, da considerarsi amministrazione pubblica in senso proprio, in quanto "struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna", avente "personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale".


Richiamando quella giurisprudenza che ha reputato operante il principio della necessità del pubblico concorso con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, la Consulta perviene alla conclusione che "il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost" e che "la necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, non costituisce valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico".

Corte Costituzionale, testo sentenza n. 7/2015

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