La destinazione degli usi civici può mutare se c'è un nuovo e preminente interesse pubblico, previo concerto tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 178/2018 (sotto allegata) della Corte Costituzionale accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio con cui chiede la dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 13, 29, 37, 38 e 39 della L.R Sardegna n. 11/2017 per contrasto con l'art. 117 co. 2 lett s) Costituzione. Dopo aver percorso l'evoluzione legislativa statale e regionale relativa alla materia del contendere la Consulta sancisce che alla Regione Sardegna non spetta la competenza di mutare la destinazione degli usi civici. Essa infatti può solo promuovere il procedimento amministrativo di sclassificazione. Il mutamento di destinazione degli usi civili può realizzarsi solo previo concerto tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione in presenza di un nuovi e preminenti interessi meritevoli di tutela.

Indice:

Usi civici: la qlc

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Il procedimento d'incostituzionalità che conduce all'emanazione della sentenza n. 178/2018 viene promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso:

  • l'art 13 della legge n. 11/2017 della Regione Sardegna, per contrasto con l'art. 117 comma 2, lettera s) della Costituzione "che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali -, in quanto interverrebbe unilateralmente e non con la pianificazione condivisa prevista, per i beni vincolati, dagli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, che costituiscono norme di grande riforma economica-sociale vincolanti anche le Regioni ad autonomia speciale."
  • L'art. 29 della stessa legge regionale che "prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti - all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i)- del decreto legislativo
    n. 42 del 2004" e che quindi risulta "lesivo degli stessi parametri per analoghe ragioni".
  • Gli artt. 37, 38 e 39 sempre della legge regionale n. 11/2017 "poiché subordinano il decreto di autorizzazione alla alienazione, alla permuta o alla sdemanializzazione dei terreni civici ad un accordo che riconosca l'assenza di valori paesaggistici determinati dall'uso civico."

I motivi di opposizione della Regione Sardegna

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La Regione Sardegna si oppone al ricorso del P.d.C eccependone:

  • l'inammissibilità, perché non tiene conto del fatto che le norme statutarie delle regioni a statuto speciale attribuiscono in materia una competenza legislativa primaria ed esclusiva;
  • la carenza d'interesse visto che non è stato indicato l'ipotetico pregiudizio che deriverebbe all'interesse pubblico dall'esecuzione delle norme impugnate.

La regione può solo promuovere i procedimenti di sclassificazione

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La Consulta ritiene infondato il ricorso della Regione Sardegna e, dopo aver percorso l'evoluzione legislativa delle norme statali e regionali sugli usi civici e la loro relazione logica e cronologica, precisa che il regime civilistico degli stessi non è mai stato disciplinato da leggi regionali. "Infatti, la materia "agricoltura e foreste" di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche (sentenza n. 113 del 2018) … La competenza regionale nella materia degli usi civici deve essere intesa come legittimazione a promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione (…) nonché quelli inerenti al mutamento di destinazione."

Un uso civico, pertanto, come precisato dalla Consulta, essendo assimilabile a un bene demaniale, non può essere sdemanializzato neppure di fatto o commercializzato perché il vincolo impresso all'immobile deriva dalla preminenza dell'interesse pubblico a cui è destinato. Secondo la Corte costituzionale "Le norme impugnate contrastano, dunque, con il presupposto indefettibile della previa "sclassificazione", che può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche, nel cui ambito procedimentale precedentemente richiamato è oggi ricompreso anche il concerto tra Regione e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (sentenze n. 113 del 2018, n. 103 del 2017 e n. 210 del 2014)."

Destinazione degli usi civici, mutamento solo per obiettivi preminenti

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Secondo la Consulta quindi il mutamento di destinazione degli usi civici per il raggiungimento di nuove finalità quindi può realizzarsi solo nell'ambito della pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata di concerto tra Stato e Regione "e solo in casi di particolare rilevanza - per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale" Questo perché il mutamento di destinazione deve comunque perseguire lo scopo di realizzare un interesse della collettività, che ne è intestataria e che ha il potere di vigilare affinché il nuovo utilizzo sia conforme alla nuova pianificazione ambientale che l'ha motivata.

Corte Costituzionale sentenza n. 178-2018

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