Il principio generale che vogliamo ricordare con il presente sintetico commento alla sentenza del Tar Lazio Sezione 2 n.8904/14, è che l'incompatibilità ambientale va valutata caso per caso e con molt

Avv. Francesco Pandolfi       cassazionista 

Il principio generale che vogliamo ricordare con il presente sintetico commento alla sentenza del Tar Lazio Sezione 2 n.8904/14, è che l'incompatibilità ambientale va valutata caso per caso e con molta attenzione.

Vediamo la fattispecie.

Tizio impugna la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1xxxx notificata il xxxx13, riguardante la revoca d'autorità del trasferimento dal Comando Regionale P. al Comando Regionale C.

Il provvedimento di revoca è motivato sulla base della considerazione che "presso la sede di destinazione ricorre una situazione di incompatibilità ambientale, connessa al coinvolgimento di un prossimo congiunto del militare in vicende di rilevanza penale".

Nello specifico, il cognato di Tizio viene processato per detenzione e raccolta di armi da guerra e condannato con sentenza di primo grado alla pena della reclusione a x anni di reclusione, condanna confermata in sede di appello con sentenza e adozione della misura della detenzione domiciliare (tutt'ora in essere e comunque scadente nel 2016).

Tizio, insieme alla moglie, si rivolge al Tribunale civile di S. per ottenere la dichiarazione giudiziale della separazione consensuale, dando atto che da tempo ha spontaneamente trasferito altrove la propria dimora; l'udienza di prima comparazione è fissata al 2xxxx13; il ricorrente ha preso in locazione un'unità immobiliare in S. a fare data dal 5xxxx13.

La conseguenza pratica di questo stato di cose, a parere del Tar Lazio, è la seguente. 

Tizio, ricorrente, ha dimostrato che, sebbene solo successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento del 2012, ma, comunque, prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento di sede del 2013, revocato con il provvedimento impugnato in via principale con il ricorso in esame, non solo la convivenza di fatto con la moglie era cessata da tempo ma era stato attivato il procedimento di scioglimento del legame matrimoniale (con presumibile adozione del provvedimento di omologazione della separazione legale dei coniugi all'indicata data dell'udienza di comparizione delle parti del 2xxx13).

In buona sostanza: viene sostenuto nella sentenza del Tar n. 8904 dell'11.08.2014 che non può essere rinvenuta una situazione di incompatibilità ambientale nei termini richiesti dalla circolare richiamata, atteso che la predetta incompatibilità deve essere calata nella concretezza della situazione di fatto interessata: nel caso in cui il rapporto di parentela, che costituisce il presupposto della situazione di incompatibilità di cui trattasi, sia già definitivamente cessato così come nel caso in cui siano stati espletati da parte degli interessati gli adempimenti preliminari necessari al fine, deve ritenersi che, proprio sul piano oggettivo, sia venuto meno l'imprescindibile requisito legittimante l'adozione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento o di revoca del trasferimento eventualmente già disposto e rappresentato dall'esistenza di una situazione di parentela dalla quale discenda in via diretta ed immediata l'incompatibilità ambientale.

Avv. Francesco Pandolfi

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