Giro di vite della Cassazione contro l'abitudine di duplicare testi e dispense universitarie

Se il fatto di fotocopiare un testo universitario può sembrare cosa scontata è bene sapere che secondo la Corte di Cassazione questo comportamento può costituire reato.

La Corte (sentenza 29 ottobre 2014, n. 44919) ha infatti chiarito che, se le copie di un testo vengono fatte a scopo di lucro, (come nel caso in cui vengono fatte per essere poi vendute) sussiste l'ipotesi di reato di cui all'articolo 171 ter  comma 2B della legge 633/41.


Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour una donna era stata condannata a otto mesi di reclusione e € 2.000 di multa con la confisca e distruzione dei testi duplicati.

Nel suo ricorso per Cassazione aveva tentato di difendersi sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato la sua condotta come una attività di riproduzione in forma imprenditoriale. Sosteneva inoltre che non vi sarebbe stata nella fattispecie una finalità di lucro.

La Cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso evidenziando come, presso l'esercizio commerciale della donna, fossero stati trovati dalla Guardia di Finanza 29 testi universitari di diversi autori, una dispensa universitaria e un hard disk con più di 1500 testi e 113 dispense.

Tale materiale era sicuramente destinato a un'attività commerciale remunerativa.  Lo stesso numero dei testi trovati nell'hard disk rendeva inverosimile la versione dell'imputata secondo cui si sarebbe trattato di un servizio di fotocopiatura self-service in cui le copie venivano fatte a sua insaputa dagli studenti.

Testo sentenza 29 ottobre 2014, n. 44919

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