Il tar Napoli reintegra nelle funzioni il Sindaco di Napoli e trasmette gli atti alla Consulta per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della Legge Severino

Prof. Luigino Sergio - luiginosergio@yahoo.it

Il Tar Napoli reintegra nelle funzioni il Sindaco di Napoli già sospeso e trasmette gli atti alla Consulta per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della Legge Severino


Sarà depositato la prossima settimana il provvedimento del TAR Napoli inerente il ricorso del Sindaco del capoluogo campano Luigi de Magistris, avverso la decisone del Prefetto di Napoli che aveva disposto la sospensione dalla carica istituzionale ai sensi della Legge Severino.


La delicatezza della questione in esame ha comportato che il collegio giudicante optasse per una decisione motivata, agendo non solo con una provvedimento sospensivo che sarebbe stato reso noto già in giornata. 

Il ricorso prodotto dai legali di Luigi de Magistris è stato esaminato dalla prima sezione del TAR Napoli che, Presidente Cesare Mastrocola, era stata sollecitata ad esprimersi sul ricorso presentato dal Sindaco di Napoli contro il provvedimento del Prefetto di Napoli che lo scorso primo ottobre lo aveva sospeso dalla carica di Sindaco del capoluogo campano.

L'udienza alla prima sezione del TAR Napoli si era tenuta il 22 ottobre 2014; oggi il TAR ha reintegrato Luigi de Magistris nelle sue funzioni istituzionali.

Questa la decisione del TAR della Campania che ha bloccato la sospensione scattata nei confronti dell'ex pm in base alla legge Severino.

I giudici amministrativi hanno rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per «non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale» degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 190).

L'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, rubricato Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, prevede che:

«non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

b)  coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); 

c)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 

d)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); 

e)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 

f)  coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.  Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a)  del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 

b)  della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3.  L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4.  Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

A sua volta l'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, rubricato Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità  dispone che:

«1.  Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a)  coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c); 

b)  coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; 

c)  coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.  La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3.  Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4.  La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5.  A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6.  La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7.  Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8.  Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9.  Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni».

Il d.lgs. n. 235/2012 è il provvedimento attuativo della L. 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione(in G.U. n. 265/2012), la quale fu fortemente voluta dal governo Monti, incontrando tuttavia l'iniziale opposizione de Il Popolo della Libertà.

Il 17 ottobre 2012 è stata votata dal Senato con 256 favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti da tutti i partiti che sostenevano il governo Monti (PD, PDL, UDC) e della Lega Nord, con l'astensione dei Radicali e il voto contrario dell'Italia dei Valori; hanno votato contro e si sono astenuti alcuni senatori del PDL.

Il 31 ottobre 2012 è stata votata dalla Camera dei Deputati con 480 favorevoli, 19 contrari e 25 astenuti.

La L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 63 prevede che: 

«il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane».

In seguito alla condanna di Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione, di cui tre condonati con l'indulto entrato in vigore con la legge 31 luglio 2006 n. 241, dalla Corte di Cassazione il 30 luglio 2013 e all'avvicinarsi del voto per la sua decadenza da Senatore della Repubblica da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il PDL ha espresso dubbi sulla retroattività della legge Severino, atteso che la condanna inflitta  al Cavaliere riguardava reati commessi prima della sua entrata in vigore, sortendo la richiesta di Silvio Berlusconi di affidare alla Corte costituzionale le questioni della legittimità della legge Severino, supportate dai pareri pro veritate di sei giuristi da lui incaricati di esaminare la legge suddetta.

La Corte d'Appello di Milano però con propria sentenza ha motivato che essendo una sanzione amministrativa non valesse la regola della irretroattività, come nel caso di una sanzione penale che in questo caso sarebbe non retroattiva.

Si ricorda che il provvedimento di sospensione di Luigi de Magistris era stato emesso dal Prefetto di Napoli a seguito dell'applicazione della legge Severino dopo che al primo cittadino partenopeo era stata inflitta una condanna in prima grado a seguito dell'inchiesta "Why not", con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Luigi de Magistris assieme al suo consulente tecnico Gioacchino Genchi, quando era pm a Catanzaro ad un anno e tre mesi di reclusione per abuso d'ufficio, in quanto volevano conoscere il traffico telefonico dei Parlamentari, Romano Prodi, Francesco Rutelli, Domenico Minniti, Antonio Gentile, Giancarlo Pittelli, Clemente Mastella, tramite acquisizione di tabulati in maniera illecita, non osservando le disposizioni della legge Boato che impone per questo, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione della Camera dei Deputati.

Alla luce del provvedimento assunto oggi dal TAR di Napoli che rimette nelle sue piene funzioni il Sindaco de Magistris, ora appare del tutto scontato che riprenda il dibattito sulla legge Severino e si riattivino le inevitabili discussioni politiche, in attesa della decisione della Corte Costituzionale che dovrà porre la parola fine sulla vicenda della costituzionalità o meno di una legge, la Severino, condivisa e al contempo contestata dagli opposti schieramenti politici.

Prof. Luigino Sergio, già Direttore Generale della Provincia di Lecce

Esperto di organizzazione e gestione degli enti locali.


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