Se il testamento è stato esaminato già in originale e se ne è accertata alla redazione di pugno dal testatore, l'indagine può proseguire anche sulla fotocopia

L'esame grafico eseguito su una copia fotostatica del testamento olografo non è idoneo a ricondurre con certezza la scrittura privata al suo reale autore, salvo che lo stesso non venga condotto dopo l'esame dell'originale; in tal caso, ha efficacia probatoria. E' il caso in cui il consulente abbia già verificato che il documento è stato scritto di pugno dal testatore Ed abbia poi deciso di proseguire nel confronto con le scritture di comparazione avvalendosi di una fotocopia.

Con questo principio, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di successioni, in una controversia riguardante l'esame grafologico di un testamento olografo, del quale veniva contestata la riconducibilità del contenuto e della sottoscrizione al de cuius dedotte dal documento non originale (v. guida "Testamento olografo").

Con ordinanza n. 20484 depositata il 29 settembre scorso, la S.C. ha colto l'occasione per ribadire che "soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma", mentre non può che risultare "inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi".

Tuttavia, se il testamento è stato esaminato in originale - come avvenuto nel caso di specie presso lo studio del notaio dove era depositato - e ne è emersa l'integrale redazione di pugno da parte del de cuius, il contenuto dalla grafia spontanea e non etero diretta, ben può l'indagine, ha concluso la Corte, proseguire "sulla copia fotostatica tratta dal documento per precise e delimitate esigenze specifiche (per raffrontarlo, ad esempio, con le scritture di comparazione), o comunque al solo scopo di completare il fondamentale accertamento già condotto presso lo studio notarile dove l'olografo è conservato".

Vedi anche la guida Il testamento olografo

Corte di Cassazione, testo ordinanza 29 settembre 2014, n. 20484

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