La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4964/2004) ha stabilito che "il provvedimento cautelare, - come quello emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., - assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, ed è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio, anche nel medesimo grado".
Fatto
Con citazione del 26.1.87 Maria e Andrea Costanzo convenivano davanti al Tribunale di Messina Rosa Cappello esponendo che quest'ultima aveva richiesto ed ottenuto dal Pretore di Messina, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'autorizzazione a collocare una tubazione per uso acqua potabile che partendo dalla propria casa raggiungeva la via pubblica attraversando il terreno di essi Costanzo per allacciarsi alla rete idrica cittadina; che nella specie non ricorrevano i presupposti per la costituzione di servitù coattiva a carico del loro fondo, poiché Rosa Cappello disponeva di una stradella che aveva sbocco su strada pubblica, dove pure esisteva la possibilità di un allaccio all'acquedotto, mentre il luogo indicato dal Pretore per il passaggio dell'acquedotto coattivo costituiva cortile e giardino della casa abitata da loro, come tale sottratto ex art. 1033 alla pretesa servitù; che il passaggio richiesto inoltre non era il meno pregiudizievole, esistendo alternative soluzioni a carico di altri fondi; che l'istanza non era stata preceduta dal pagamento della dovuta indennità e dal risarcimento del danno.
Chiedevano pertanto i Costanzo che fosse revocato il provvedimento d'urgenza e fosse dichiarata l'insussistenza del diritto alla richiesta servitù e si condannasse la Cappello al risarcimento dei danni.
La Cappello con citazione del 26 - 31.1.87 iniziava il giudizio di merito, successivo al menzionato provvedimento d'urgenza, chiedendo pronunziarsi nei confronti dei predetti Costanzo sentenza costitutiva di servitù di acquedotto lungo il tracciato già determinato nella fase cautelare, previa determinazione della dovuta indennità; costituendosi inoltre nel primo giudizio, la stessa contestava in fatto e in diritto i rilievi e le domande svolte dai Costanzo.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 23.11.93 - 31.1.94, il Tribunale costituiva a carico del fondo di proprietà dei Costanzo, e a favore del confinante immobile della Cappello, servitù coattiva di acquedotto, lungo il tracciato meglio descritto nella relazione di CTU e già di fatto seguito per la collocazione della relativa tubazione in esito al pregresso procedimento cautelare; subordinando la costituzione della predetta servitù al pagamento della indennità determinata in ^(c2a3). 2.994.000.
Avverso tale sentenza proponevano appello i Costanzo.
Si costituiva l'appellata che instava per la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, limitatamente all'accoglimento dell'appello principale, chiedeva in via riconvenzionale che venisse indicato e stabilito un diverso percorso della condotta con determinazione dell'eventuale diversa indennità.
Veniva disposta ed eseguita nuova CTU.
Con sentenza del 1° giugno - 13 luglio 2000 la corte d'appello di Messina respingeva l'impugnazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Costanzo Maria ed Andrea con tre motivi di gravame, illustrati con memoria.
La Cappello Rosa è stata difesa solo oralmente all'udienza di discussione.
Diritto
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 700 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché il provvedimento di urgenza era stato emesso in mancanza del pregiudizio imminente ed irreparabile per la Cappello, dipendente dalla indisponibilità per la sua casa dell'allaccio alla rete idrica, mentre da oltre dieci anni la Cappello abitava nella sua casa, che era dotata di considerevole disponibilità idrica attraverso un tubo di ferro zincato di mezzo pollice appartenente all'utenza dell'acquedotto, proveniente dal fondo della madre.
Deducono i ricorrenti che la corte d'appello non aveva spiegato la ragione di costituire con provvedimento di urgenza una servitù di acquedotto senza, peraltro, alcuna indennità e senza dimostrare i presupposti di legge, emergendo il contrario dallo stato dei luoghi; che nella specie si trattava di un provvedimento costitutivo di un diritto reale per il quale non era ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1033, 1037 e 1102 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere immotivatamente il giudice di appello violato le norme dettate dalla legge, le quali dispongono che il peso di una servitù di acquedotto può imporsi soltanto quando il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, mentre nel caso in esame la detta servitè è stata imposta con enorme pregiudizio per il fondo servente ed esponendo il titolare del fondo dominante ad eccessivo disagio e dispendio.
Deducono ancora i ricorrenti che la casa della resistente, per la quale veniva richiesta ed ottenuta la servitù coattiva di passaggio della tubazione idrica sul loro fondo, godeva già di un allaccio di acqua comunale, come illustrato con il primo motivo; che la tubazione, dopo l'allaccio alla conduttura comunale sulla via Ziino, poteva proseguire, senza impedimenti dal punto di vista tecnico, lungo il percorso di una strada privata carrabile, - lunga circa 263 mt. e larga da mt. 2,2 a mt. 3,3, in piano tranne che all'inizio ed alla fine del percorso, ma con dislivelli contenuti e leggere pendenze, - fino alla proprietà Cappello; che la tubazione, dopo l'allaccio alla conduttura comunale sulla via Ziino, poteva essere interrata per tutto il percorso della stradella privata fino a raggiungere la proprietà Cappello, da dove con altri venti metri circa poteva raggiungere l'abitazione di costei; che, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., era consentito alla Cappello di servirsi della strada interpoderale per far passare la sua conduttura d'acqua, essendo ella comproprietaria della strada, avendo conferito il suo terreno per la costituzione della stessa.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1037 e 1038 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente ed immotivatamente ridotto il valore del terreno asservito del 75% senza prendere in esame le loro osservazioni, secondo le quali l'art. 1038 cod. civ. non prevede alcuna riduzione del detto valore, ma stabilisce che deve essere corrisposto il valore di mercato del terreno da occupare.
Osservano i ricorrenti che il valore del terreno doveva essere interamente calcolato, con riferimento a tutta la striscia occupata nella sua lunghezza ed in tutta la sua larghezza, comprese le fasce di rispetto, e non per una larghezza di cm. 40, come ha fatto la sentenza impugnata; che il criterio di stima doveva essere riferito a tutta la superficie del terreno occupato e non ad una superficie ridotta del 75%.
Il primo motivo di ricorso è infondato, perché le censure sono state mosse dai ricorrenti nei confronti del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso dal pretore di Messina, provvedimento che è rimasto assorbito dalla sentenza del tribunale di Messina del 23.11.1993 - 31.1.1994, che ha costituito la servitù di acquedotto sul fondo dei Costanzo con motivazione diversa ed autonoma rispetto a quella posta dal pretore a fondamento del suo provvedimento di urgenza, e dopo avere disposto una propria consulenza di ufficio, la quale ha determinato il percorso della rete idrica fino alla casa della Cappello, prescindendo dai motivo esposti dal pretore nella sua decisione.
Invero il provvedimento cautelare, - come quello emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., - che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio, anche nel medesimo grado (cfr. Cass. sentt. n. 9808/2000; n. 13562/1999 e S.U. n. 3899/1976).
Il secondo motivo è infondato, perché i ricorrenti denunciano un travisamento dei fatti e dei presupposti da parte della corte di merito nel riconoscere il diritto di servitù di acquedotto alla Cappello, che disponeva di altro comodo sito, per la collocazione della tubazione per addurre acqua alla sua abitazione, sulla stradella privata, che si diparte dalla via comunale Ziino, stradella di cui la Cappello era anche comproprietaria.
Pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto proporre per tale motivo impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per essere la sentenza impugnata effetto e conseguenza di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Inoltre la determinazione del luogo attraverso il quale deve effettuarsi il passaggio delle acque deve farsi avendo riguardo alla concreta situazione di fatto, considerando gli elementi che devono concorrere alla soluzione più equa, contemperando i contrastanti interessi nel rispetto del criterio del minor pregiudizio del fondo servente e della maggiore convenienza sia per detto fondo che per quello dominante.
L'individuazione, in concreto, dell'esistenza dei presupposti cui la legge subordina la costituzione della servitù coattiva, costituisce apprezzamento di fatto del giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, quando ne sia dato conto con idonea motivazione (cfr. Cass. sentt. n. 4021/1975, n. 3/1969. S.U. n. 2967/1962).
La corte d'appello con motivazione congrua e logica, esente da errori di diritto, ha determinato il luogo del passaggio della servitù di acquedotto, per cui è causa, individuandolo in quello breve di soli m. 35, "più conveniente e meno pregiudizievole rispetto a quello alternativo indicato dagli appellanti, che sarebbe stato molto più lungo (m. 263) e avrebbe dovuto attraversare le part.lle nn. 335, 336, 355, 357, 1265 e 1405 appartenenti a diversi proprietari" (cfr. sent. imp. a pagg. 6-7).
Il terzo motivo è inammissibile.
Invero gli attuali ricorrenti hanno mosso con l'atto di appello una censura generica alla valutazione della striscia di terreno, - asservita all'acquedotto della Cappello, - effettuata dal C.T.U. e fatta propria dai giudici di merito.
La sentenza del tribunale ha determinato il valore del terreno asservito facendo riferimento ai prezzi di mercato, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo in oggetto, quali accessibilità con mezzi, stato colturale, indice di fabbricabilità e suo sfruttamento, ed ha valutato pure il deprezzamento del fondo servente.
Tale motivazione, congrua e logica, esente da errori di diritto, è stata fatta propria dalla corte di merito.
Le censure mosse col terzo motivo, relative alla valutazione di tutta la striscia di terreno, con gli adminicula servitutis, la edificabilità di 3 m3/mq, l'altezza degli edifici realizzabili, la mancata corresponsione di un'indennità dal 1989 per la servitù costituita fina al momento della decisione del tribunale, intervenuta il 13.7.2000, la svalutazione monetaria del 100%, l'aumento del valore dei suoli del 300%, costituiscono domanda nuova, non avanzata nei precedenti gradi del giudizio e, pertanto, non ammissibile nel giudizio di legittimità.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 2.7.2003.
Depositata in cancelleria il 11 marzo 2004.
Leggi il testo della sentenza
Cassazione Civile, Sez. II, 11 marzo 2004, n. 4964Fatto
Con citazione del 26.1.87 Maria e Andrea Costanzo convenivano davanti al Tribunale di Messina Rosa Cappello esponendo che quest'ultima aveva richiesto ed ottenuto dal Pretore di Messina, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'autorizzazione a collocare una tubazione per uso acqua potabile che partendo dalla propria casa raggiungeva la via pubblica attraversando il terreno di essi Costanzo per allacciarsi alla rete idrica cittadina; che nella specie non ricorrevano i presupposti per la costituzione di servitù coattiva a carico del loro fondo, poiché Rosa Cappello disponeva di una stradella che aveva sbocco su strada pubblica, dove pure esisteva la possibilità di un allaccio all'acquedotto, mentre il luogo indicato dal Pretore per il passaggio dell'acquedotto coattivo costituiva cortile e giardino della casa abitata da loro, come tale sottratto ex art. 1033 alla pretesa servitù; che il passaggio richiesto inoltre non era il meno pregiudizievole, esistendo alternative soluzioni a carico di altri fondi; che l'istanza non era stata preceduta dal pagamento della dovuta indennità e dal risarcimento del danno.
Chiedevano pertanto i Costanzo che fosse revocato il provvedimento d'urgenza e fosse dichiarata l'insussistenza del diritto alla richiesta servitù e si condannasse la Cappello al risarcimento dei danni.
La Cappello con citazione del 26 - 31.1.87 iniziava il giudizio di merito, successivo al menzionato provvedimento d'urgenza, chiedendo pronunziarsi nei confronti dei predetti Costanzo sentenza costitutiva di servitù di acquedotto lungo il tracciato già determinato nella fase cautelare, previa determinazione della dovuta indennità; costituendosi inoltre nel primo giudizio, la stessa contestava in fatto e in diritto i rilievi e le domande svolte dai Costanzo.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 23.11.93 - 31.1.94, il Tribunale costituiva a carico del fondo di proprietà dei Costanzo, e a favore del confinante immobile della Cappello, servitù coattiva di acquedotto, lungo il tracciato meglio descritto nella relazione di CTU e già di fatto seguito per la collocazione della relativa tubazione in esito al pregresso procedimento cautelare; subordinando la costituzione della predetta servitù al pagamento della indennità determinata in ^(c2a3). 2.994.000.
Avverso tale sentenza proponevano appello i Costanzo.
Si costituiva l'appellata che instava per la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, limitatamente all'accoglimento dell'appello principale, chiedeva in via riconvenzionale che venisse indicato e stabilito un diverso percorso della condotta con determinazione dell'eventuale diversa indennità.
Veniva disposta ed eseguita nuova CTU.
Con sentenza del 1° giugno - 13 luglio 2000 la corte d'appello di Messina respingeva l'impugnazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Costanzo Maria ed Andrea con tre motivi di gravame, illustrati con memoria.
La Cappello Rosa è stata difesa solo oralmente all'udienza di discussione.
Diritto
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 700 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché il provvedimento di urgenza era stato emesso in mancanza del pregiudizio imminente ed irreparabile per la Cappello, dipendente dalla indisponibilità per la sua casa dell'allaccio alla rete idrica, mentre da oltre dieci anni la Cappello abitava nella sua casa, che era dotata di considerevole disponibilità idrica attraverso un tubo di ferro zincato di mezzo pollice appartenente all'utenza dell'acquedotto, proveniente dal fondo della madre.
Deducono i ricorrenti che la corte d'appello non aveva spiegato la ragione di costituire con provvedimento di urgenza una servitù di acquedotto senza, peraltro, alcuna indennità e senza dimostrare i presupposti di legge, emergendo il contrario dallo stato dei luoghi; che nella specie si trattava di un provvedimento costitutivo di un diritto reale per il quale non era ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1033, 1037 e 1102 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere immotivatamente il giudice di appello violato le norme dettate dalla legge, le quali dispongono che il peso di una servitù di acquedotto può imporsi soltanto quando il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, mentre nel caso in esame la detta servitè è stata imposta con enorme pregiudizio per il fondo servente ed esponendo il titolare del fondo dominante ad eccessivo disagio e dispendio.
Deducono ancora i ricorrenti che la casa della resistente, per la quale veniva richiesta ed ottenuta la servitù coattiva di passaggio della tubazione idrica sul loro fondo, godeva già di un allaccio di acqua comunale, come illustrato con il primo motivo; che la tubazione, dopo l'allaccio alla conduttura comunale sulla via Ziino, poteva proseguire, senza impedimenti dal punto di vista tecnico, lungo il percorso di una strada privata carrabile, - lunga circa 263 mt. e larga da mt. 2,2 a mt. 3,3, in piano tranne che all'inizio ed alla fine del percorso, ma con dislivelli contenuti e leggere pendenze, - fino alla proprietà Cappello; che la tubazione, dopo l'allaccio alla conduttura comunale sulla via Ziino, poteva essere interrata per tutto il percorso della stradella privata fino a raggiungere la proprietà Cappello, da dove con altri venti metri circa poteva raggiungere l'abitazione di costei; che, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., era consentito alla Cappello di servirsi della strada interpoderale per far passare la sua conduttura d'acqua, essendo ella comproprietaria della strada, avendo conferito il suo terreno per la costituzione della stessa.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1037 e 1038 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente ed immotivatamente ridotto il valore del terreno asservito del 75% senza prendere in esame le loro osservazioni, secondo le quali l'art. 1038 cod. civ. non prevede alcuna riduzione del detto valore, ma stabilisce che deve essere corrisposto il valore di mercato del terreno da occupare.
Osservano i ricorrenti che il valore del terreno doveva essere interamente calcolato, con riferimento a tutta la striscia occupata nella sua lunghezza ed in tutta la sua larghezza, comprese le fasce di rispetto, e non per una larghezza di cm. 40, come ha fatto la sentenza impugnata; che il criterio di stima doveva essere riferito a tutta la superficie del terreno occupato e non ad una superficie ridotta del 75%.
Il primo motivo di ricorso è infondato, perché le censure sono state mosse dai ricorrenti nei confronti del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso dal pretore di Messina, provvedimento che è rimasto assorbito dalla sentenza del tribunale di Messina del 23.11.1993 - 31.1.1994, che ha costituito la servitù di acquedotto sul fondo dei Costanzo con motivazione diversa ed autonoma rispetto a quella posta dal pretore a fondamento del suo provvedimento di urgenza, e dopo avere disposto una propria consulenza di ufficio, la quale ha determinato il percorso della rete idrica fino alla casa della Cappello, prescindendo dai motivo esposti dal pretore nella sua decisione.
Invero il provvedimento cautelare, - come quello emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., - che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio, anche nel medesimo grado (cfr. Cass. sentt. n. 9808/2000; n. 13562/1999 e S.U. n. 3899/1976).
Il secondo motivo è infondato, perché i ricorrenti denunciano un travisamento dei fatti e dei presupposti da parte della corte di merito nel riconoscere il diritto di servitù di acquedotto alla Cappello, che disponeva di altro comodo sito, per la collocazione della tubazione per addurre acqua alla sua abitazione, sulla stradella privata, che si diparte dalla via comunale Ziino, stradella di cui la Cappello era anche comproprietaria.
Pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto proporre per tale motivo impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., per essere la sentenza impugnata effetto e conseguenza di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Inoltre la determinazione del luogo attraverso il quale deve effettuarsi il passaggio delle acque deve farsi avendo riguardo alla concreta situazione di fatto, considerando gli elementi che devono concorrere alla soluzione più equa, contemperando i contrastanti interessi nel rispetto del criterio del minor pregiudizio del fondo servente e della maggiore convenienza sia per detto fondo che per quello dominante.
L'individuazione, in concreto, dell'esistenza dei presupposti cui la legge subordina la costituzione della servitù coattiva, costituisce apprezzamento di fatto del giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, quando ne sia dato conto con idonea motivazione (cfr. Cass. sentt. n. 4021/1975, n. 3/1969. S.U. n. 2967/1962).
La corte d'appello con motivazione congrua e logica, esente da errori di diritto, ha determinato il luogo del passaggio della servitù di acquedotto, per cui è causa, individuandolo in quello breve di soli m. 35, "più conveniente e meno pregiudizievole rispetto a quello alternativo indicato dagli appellanti, che sarebbe stato molto più lungo (m. 263) e avrebbe dovuto attraversare le part.lle nn. 335, 336, 355, 357, 1265 e 1405 appartenenti a diversi proprietari" (cfr. sent. imp. a pagg. 6-7).
Il terzo motivo è inammissibile.
Invero gli attuali ricorrenti hanno mosso con l'atto di appello una censura generica alla valutazione della striscia di terreno, - asservita all'acquedotto della Cappello, - effettuata dal C.T.U. e fatta propria dai giudici di merito.
La sentenza del tribunale ha determinato il valore del terreno asservito facendo riferimento ai prezzi di mercato, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo in oggetto, quali accessibilità con mezzi, stato colturale, indice di fabbricabilità e suo sfruttamento, ed ha valutato pure il deprezzamento del fondo servente.
Tale motivazione, congrua e logica, esente da errori di diritto, è stata fatta propria dalla corte di merito.
Le censure mosse col terzo motivo, relative alla valutazione di tutta la striscia di terreno, con gli adminicula servitutis, la edificabilità di 3 m3/mq, l'altezza degli edifici realizzabili, la mancata corresponsione di un'indennità dal 1989 per la servitù costituita fina al momento della decisione del tribunale, intervenuta il 13.7.2000, la svalutazione monetaria del 100%, l'aumento del valore dei suoli del 300%, costituiscono domanda nuova, non avanzata nei precedenti gradi del giudizio e, pertanto, non ammissibile nel giudizio di legittimità.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 2.7.2003.
Depositata in cancelleria il 11 marzo 2004.




