Tribunale di Forlì: madre va assolta dal reato di lesioni aggravate se la figlia (persona offesa) non è credibile soprattutto se è accertata la sindrome da alienazione genitoriale
Avv. Barbara Pirelli |

Tribunale di Forlì: madre va assolta dal reato di lesioni aggravate se la figlia (persona offesa) non è credibile soprattutto se è accertata la sindrome da alienazione genitoriale

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Leggendo la vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Forlì mi è subito venuto in mente Pinocchio, il capolavoro di Collodi che racconta le affascinanti peripezie di un burattino che per diverse ragioni è spinto a dire bugie.
E se Collodi ci ha voluto mettere in guardia perché, si sa, "le bugie hanno le gambe corte", in ambito giudiziario mentire può avere effetti ancora più gravi influenzando anche l'esito di un giudizio.

Ed è esattamente quanto accaduto in una vicenda che vede una mamma imputata dei reati di cui agli artt. 582,585,577 n.1 codice penale. La donna era stata accusata di aver picchiato e ferito la figlia minorenne con un coltello da tavola.

Il Tribunale di Forlì, nella persona del GOT, Avv. Sonia Serafini, con sentenza del 31 marzo 2014, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto non dimostrati gli elementi integrativi della fattispecie contestata, ed ha così assolto la donna ai sensi dell'art. 530  II c., c.p.p., perché il fatto non sussiste.

La storia familiare, approdata poi nelle aule di giustizia, muove sicuramente i suoi passi da una separazione conflittuale tra i coniugi che ha esacerbato poi la relazione della figlia con la madre fino al punto di raccontare un episodio mai realmente accaduto, così come è poi emerso dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze rese.
Questa continua acredine tra i gli ex coniugi, protrattasi per anni, aveva in qualche modo minato l'integrità psicologica della ragazza, minorenne all'epoca dei fatti raccontati poi in sede processuale.
Emergono due figure genitoriali differenti soprattutto dal punto di vista economico, il padre viveva in un ambiente decisamente più accattivante per una ragazzina (villa con giardino, piscina, cavalli) ed economicamente più florido mentre la madre aveva un tenore di vita molto modesto con un regime educativo sicuramente più rigido rispetto alle regole educative "più aperte" impostate dal padre.
Proprio per questo motivo la ragazza aveva chiesto di andare a convivere con il padre per avere una vita più semplice ed agiata grazie alle grosse possibilità economiche del padre. La madre, con la quale la ragazza aveva vissuto per tanto tempo, era diventata una nemica perché la osteggiava spesso senza assecondarla in tutti i capricci tipici della fase adolescenziale; dunque la figura paterna per la ragazza rappresentava quella libertà decisionale e di azione che la madre non le consentiva.
E' emerso nel corso del processo, grazie alla testimonianza di una psicologa che confermava anche le risultanze di una CTU chiesta in sede civile, che la ragazza (persona offesa dal reato) era affetta dalla sindrome della "alienazione parentale" di conseguenza tutto il rancore e il risentimento che il padre provava verso l'ex moglie era stato assorbito dalla figlia al punto di "alienare" la figura materna e quella del nonno materno.
Con riferimento alle lesioni, che la ragazza dichiarava esserle state inferte dalla madre, le stesse erano si state refertate ma sussisteva più di un dubbio su come esse fossero state provocate e se le stesse fossero state causate realmente dall'imputata.
A screditare le dichiarazioni della ragazza ci sarebbe l'atteggiamento del padre che dopo aver ricevuto un sms dalla figlia, (proprio il giorno dei fatti contestati) in cui diceva di andarla a prendere, non avrebbe assolutamente interloquito con la ex moglie. Quindi secondo il magistrato sarebbe poco verosimile, stante i conflitti tra gli ex coniugi, che il padre mantenesse la calma proprio in una circostanza così grave senza affrontare verbalmente la moglie.
Inoltre, anche sull'arma utilizzata c'era poca certezza: il poliziotto in servizio presso l'ospedale ove la ragazzina era stata portata dal padre per la sutura al braccio aveva dichiarato che la ragazza - confermando l'annotazione – aveva riferito di essere stata colpita da forbici (e non da un coltello). Una imprecisione che, probabilmente, ha fatto perdere credibilità alla ragazza specie in considerazione dell'accertata sindrome da alienazione parentale.

Anche l'insegnante di scuola della ragazza, che aveva avuto un colloquio con lei, la madre e il nonno materno, per avere chiarimenti in merito all'episodio, non era stata informata in precedenza di questi fatti, la ragazza aveva semplicemente raccontato di un piccolo taglio suturato.
Sulla scorta di tutte queste risultanze, così come chiesto anche dal P.M. e dalla difesa, il giudicante ha ritenuto poco credibili le dichiarazioni della ragazza e di dover assolvere la madre dalle accuse mosse dalla figlia.
Questo potrebbe essere forse uno dei tanti casi in cui una persona innocente ha trovato giustizia in una sentenza di assoluzione (solo le parti possono sapere come sono realmente andate le cose).
Ma al di la delle vicissitudini giudiziarie, cosa ben peggiore di una sentenza di condanna è il "verdetto" di un cuore che decide, per logiche che sfuggono alla ragione, di non amare più una persona cara come può esserlo una mamma o una figlia.
Qui di seguito il testo della sentenza.

Testo sentenza del tribunale di Forlì



         REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forli',sezione penale, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Avv. Sonia Serafini,nell’udienza del giorno  ----2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA                            



Capi di imputazione :art. 582, 585 e 577n. 1 c.p. per aver picchiato e anche ferito la figlia minorenne anche con un coltello da tavola seghettato procurando lesioni guaribili in dieci giorni.
  
Alla presenza dell'imputata – sottopostosi all’esame - l'istruttoria si è articolata mediante produzione documentale ed esami di testi indotto dal P.M. e dalla difesa.
La persona offesa ....... ....... – figlia (oggi maggiorenne) dell’imputata e regolarmente costituitasi parte civile – riferiva che il ........ la madre, mentre entrambe si trovavano nella cucina del loro appartamento, stavano discutendo circa la scelta della scuola superiore che avrebbe dovuto frequentare. La ragazza avrebbe voluto scegliere il liceo scientifico a ........., ove viveva il padre (separato dalla madre da tantissimi anni), per poter trascorrere più tempo con lui. L’imputata, in disaccordo con tale scelta, aveva cominciato ad urlare asserendo che “gliel’avrebbe fatta pagare se si fosse allontanata da lei”; dopodichè aveva aggredito la figlia brandendo il coltello da cucina che stava utilizzando per preparare la merenda, provocandole un taglio nel braccio destro. La teste asseriva che i litigi con la propria madre erano frequenti, anche per motivi banali (pur ammettendo qualche sua colpa) e che la stessa reagiva violentemente nei suoi confronti, nonostante i fatti non fossero mai stati denunciati. A seguito del ferimento, la madre l’aveva medicata con un cerotto, tentando di sminuire il fatto e intimandole di non raccontare a nessuno l’occorso; la ....... aveva inviato un SMS al padre (senza telefonargli) perché anticipasse il suo arrivo, dato quanto era successo. Accompagnata dallo stesso al P.S., i sanitari avevano applicato dei punti alla ferita ed inviata a casa. A seguito di ciò, la ragazza raccontava che non voleva vedere più la madre e che, all’uscita dalla scuola, si faceva accompagnare dai professori per sicurezza. Riferiva che una volta, fuori dall’istituto scolastico, aveva trovato la madre, la quale aveva asserito che il padre non poteva andarla a prendere e che, quindi, avrebbe dovuto stare con lei. La ....... aveva rifiutato e quando il padre era effettivamente giunto, scopriva che la ....... aveva mentito. In un’altra circostanza la donna si era presentata con il proprio padre e la ragazza aveva accettato di incontrare il nonno per un saluto; pertanto, nel corso dell’intervallo, si erano incontrati in un’aula vuota, insieme ad una insegnante (........), ma aveva scoperto con delusione che in realtà l’incontro era finalizzato ad interrogarla sull’evento del ferimento, con la speranza che l’episodio non fosse divulgato. Ripercorreva, sollecitata dalle domande della difesa, i contrasti avuti con la madre precedentemente all’episodio in questione: la propria volontà di vivere con il padre, di frequentare il liceo a ....... (dove viveva lui) e non a ....., dove viveva con la madre. Specificava che, comunque, la ....... l’aveva accompagnata all’open day della scuola ravvenate e che, al momento opportuno aveva frequentato a ..... un altro liceo rispetto a quello precedentemente scelto senza ottenere però buoni risultati. Confermava che il padre possedeva una villa in campagna, immersa nel verde, con una vigna, un giardino, una piscina ed un campo da racchettoni, mentre descriveva la casa dell’imputata come un “normale” appartamento con un piccolo scoperto. Riferiva dapprima di aver chiuso i rapporti con la propria madre; successivamente, però, confermava di aver più volte parlato con lei al telefono, ma senza gradire ogni volta i discorsi che venivano affrontati circa l’episodio del ferimento. Accusava poi la madre di non amarla perché non ammetteva l’aggressione e perchè non le aveva mai chiesto scusa, assumendo che, se ciò fosse stato fatto, lei si sarebbe riappacificata. Dichiarava, altresì, di aver raffreddato i rapporti personali anche con il nonno materno, poiché costui dimostrava (anche nel corso dell’incontro a scuola) un costante intento difensivo verso la propria figlia e di interessarsi esclusivamente a che la vicenda del ferimento non venisse divulgata.
Il teste .......... – ex marito dell’imputata – ricordava “vagamente” di aver ricevuto, un messaggio al cellulare dalla propria figlia con il quale gli veniva chiesto di andare subito a prenderla per un litigio avvenuto con la madre, senza che fosse specificato nulla di più. Si era recato, quindi, prima del solito, a ...... ed era stato accolto dalla figlia con il volto provato, come se avesse pianto, la quale le aveva raccontato di un alterco avuto con la madre, finito con il ferimento del braccio, ove, in quel momento, vi erano dei cerotti. Una volta accertatosi della ferita, aveva ritenuto che la figlia dovesse essere accompagna al pronto soccorso per l’apposizione di alcuni punti di sutura. Dopodichè erano passati dalla psicologa di fiducia per ottenere alcuni consigli in merito alla vicenda.
Il teste ......., poliziotto della Questura di ..... - riferiva che in data ...... era di servizio presso l’ospedale della suddetta città e che la ....... era stata ivi accompagnata dal proprio padre; nel corso dell’incontro, ....... ....... – come da annotazione agli atti che in questa sede confermava – gli aveva riferito di essere stata ferita da forbici (e non da un coltello).
L’imputata riferiva che il giorno in questione, la figlia, dopo averle raccontato la propria esperienza quotidiana a scuola, le aveva riferito che il padre sarebbe arrivato prima del solito perché avrebbe dovuto accompagnarla ad una lezione speciale di hip hop a ..... e quindi aveva la necessità di andare via prima, tant’è che le aveva chiesto di farle trovare gli stivali puliti, poiché schizzati dal fango. Ricordava che dopo pranzo, durante il quale aveva scherzato a tavola con il nonno, la ragazza aveva guardato la televisione e successivamente aveva fatto merenda con un panino preparato dalla madre. Si era poi andata a preparare in bagno, mettendoci parecchio tempo; lei, nel frattempo si era trattenuta sul balcone ad aspettare l’arrivo dell’ex marito, il quale, una volta giunto, aveva parcheggio l’auto in modo inconsueto. La ....... negava che in quei momenti all’interno dell’abitazione la ragazza fosse ferita e, anzi, ne ribadiva la cura particolare nel vestirsi, oltre al rimarcare che non vi erano state tensioni particolari. Il marito era arrivato alle 16,20 (nonostante dovesse arrivare cinque minuti prima) e la figlia se ne era andata contestualmente senza che accusasse alcun problema. Riferiva, altresì, di aver accettato di buon grado la decisione del Tribunale di ...... circa l’affidamento della figlia, asserendo che in questo modo il padre si sarebbe maggiormente responsabilizzato; dichiarava che l’uomo aveva violato gli accordi nel momento in cui, nel ...., la ragazza non le era stata riportata a casa e per un po’ di tempo non era neppure riuscita a vederla. La ....... rilevava di essere venuta a conoscenza dell’episodio che le era stato ascritto solo in un momento successivo, ossia quando aveva saputo che il giorno successivo (....) la figlia non si era recata a scuola. Riferiva, poi, di aver cercato di contattare la figlia, l’ex marito, l’ex cognata; la giovane ignorava la madre e in un’occasione – fuori da un’aula di tribunale - era stata anche denigrata dalla stessa in riferimento ad una borsa firmata che possedeva. Specificava che, nonostante l’evento del quale la ragazza assumeva essere stata vittima, l’ex marito non si era messo in contatto con lei. Confermava, poi, di aver portato con sé un registratore, nel corso di un incontro con la ragazza avvenuto dopo il fatto alla presenza del proprio padre e di una insegnante della scuola, specificando, però che ....... ne era perfettamente a conoscenza ed aveva acconsentito. Spiegava di aver voluto la registrazione perché, di fronte alla divulgazione della notizia, i propri parenti erano rimasti stupiti e non credevano che la ragazza avesse potuto mettere in scena una situazione così grave. Rilevava infine che la figlia nel corso dell’incontro, aveva ignorato anche il nonno, al quale non aveva rivolto neppure il saluto.
La teste ....... – psicologa, psicoterapeuta e psicologa giuridica - riferiva che nella situazione esaminata si evinceva l’esistenza della grave patologia relazionale chiamata “alienazione parentale”, la quale può portare a disturbi psichiatrici, affettivi e relazionali. La teste spiegava questo tipo di patologia: trattasi di un condizionamento più o meno diretto e sottile da parte di un genitore che induce il figlio a rifiutare il genitore alienato, nonché la famiglia di questo, come se il figlio venisse programmato al rifiuto dal genitore, con seguente cambiamento degli schemi cognitivi. Il ragazzo è convinto delle sue affermazioni, di non raccontare bugie; la gravità della situazione sta nel fatto che vien meno il senso critico, è convinto dell’opinione che ha del genitore alienato e lo rifiuta categoricamente. La dottoressa dichiarava di essere stata presente in Tribunale il giorno ....... e di aver visto che la ragazza non aveva salutato, mai guardato la madre, avuto un benché minimo contatto con la stessa. Precisava di non aver parlato con ......., dal momento che era di priva dell’autorizzazione per farlo, né con il padre; la valutazione effettuata si era basata sulla lettura di tutto il materiale della vicenda messo a sua disposizione, compreso la C.T.U. – che condivideva completamente - redatta dal dott. ....... in altro procedimento civile (agli atti) - la quale definiva la ....... quale persona con buone capacità genitoriali ed ....... come un’abile negoziatrice - nonché le testimonianze e le dichiarazioni della stessa ......., laddove si evinceva che le motivazioni addotte in merito al diniego della figura materna erano piuttosto deboli, ossia non tali da giustificare una negazione così categorica della madre (ad es.: “la mamma è fredda”, “la mamma è giudicante”). La ..... esponeva che il conflitto tra genitori e figli sono normali, ma raggiungono il livello della negazione solo in presenza di altri fattori, quali appunto il condizionamento; asseriva che tale disfunzione relazionale risulta estremamente rara in caso di violenza (anche non necessariamente reiterata), perchè i figli – nonostante maltrattamenti gravissimi – tendono sempre a “salvare” il genitore e a non alienarlo. Dal punto di vista processuale, continuava la teste, il figlio soggetto a tale condizione è un teste poco attendibile, in quanto mal disposto nei confronti del genitore alienato, ritenuto un cattivo genitore ed è anche possibile che nel raccontare i fatti, possa simulare episodi, eventi e traumi. Teneva a precisare la teste che l’opinione espressa aveva un fondamento scientifico: riferiva che prima del ferimento, tutta la storia pregressa non aveva nulla di traumatico e non vi erano situazioni che potessero determinare una tale situazione, rientrando nella normale educazione.
La teste ......... – già insegnante di ....... ....... – ricordava che la ragazza tra il .... ed .... aveva trascorso un periodo burrascoso in famiglia, a causa dei problemi esistenti tra i genitori; essa non aveva avuto un rendimento scolastico particolarmente meritorio, ma, data l’età e data la vicenda familiare che l’affliggeva, era da considerarsi comunque normale. Ricordava, altresì, che ad un certo punto la ragazzina non aveva più voluto essere avvicinata dalla madre all’uscita dalla scuola; riferiva poi un episodio nel quale la ....... era giunta a scuola in compagnia del proprio padre chiedendo di poter parlare con la figlia e, poiché conosceva la donna perchè sempre presente alle riunioni ed aveva con lei un buon rapporto, non si era sentita di negare il colloquio, il quale avvenne in sua presenza su richiesta della ragazza e con il consenso della ....... e del nonno. In quella circostanza, a proposito dell’episodio del ferimento (la dinamica del quale la teste era venuta a conoscenza indirettamente poiché all’inizio la ragazzina aveva semplicemente raccontato genericamente di un piccolo taglio suturato in P.S. e a nessuno aveva confidato altro) ricordava che la madre assumeva se lo fosse procurato da sé, mentre la figlia accusava la ........ Ricordava che l’imputata avesse un registratore e riteneva, senza però esserne certa, che la stessa avesse chiesto il permesso per registrare: peraltro, in considerazione del fatto che aveva visto tale strumento e che la madre non aveva saputo in anticipo della sua presenza al colloquio, deduceva che, non avendolo occultato, avesse ottenuto il permesso. Il nonno, in quella sede, ascoltava attentamente, ma non ricorda se fosse intervenuto, avendo focalizzato l’attenzione al colloquio tra le due donne. Circa la collocazione della ragazza presso il padre, la .......riferiva che ....... ad un certo punto aveva cambiato residenza e viveva, appunto, con il padre a ......., in campagna, in un luogo dove vi erano i cavalli che lei amava molto. Nonostante la riservatezza della ragazzina, essa le aveva riferito che la madre, quando erano sole, la maltrattava, benché, data l’età della stessa, aveva preso l’affermazione cum grano salis; non aveva approfondito l’argomento perché ....... non mostrava particolari problematiche e, comunque, un volta trasferita dal padre, non avrebbe dovuto più vedere la madre, neanche all’uscita della scuola. Specificava, peraltro, che era stato anche sollevato il dubbio che ....... potesse mentire in tal senso, ma, comunque, le insegnati avevano ritenuto chiuso l’argomento nel momento in cui la stessa si era trasferita dal padre.
Dall'istruttoria dibattimentale non risulta pienamente dimostrata la presenza degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata.
Va detto che la questione deve essere inquadrata in un ambiente delineato da una profonda conflittualità tra i due ex coniugi (condotta senza esclusione di colpi anche giudiziari) nata anni prima e riversatasi – come spesso accade – sulla figlia (all’epoca dei fatti minore), minando in un certo modo la sua integrità psicologica.
Da una parte, la figura del padre che vive in un ambiente decisamente più accattivante per una ragazzina (villa con giardino, piscina, cavalli) ed economicamente più florido e dall’altra la madre – l’imputata – la vita della quale pare avere attrattive inferiori per ......., sia dal punto di vista qualitativo che, da quanto si evince, dal punto di vista della maggior rigidità educativa. Tale ultimo elemento, pur non essendo affatto negativo in termini assoluti, la fisiologica difficoltà dei rapporti madre/figlia adolescente e anche (soprattutto) il fenomeno dell’alienazione parentale, hanno creato una frattura insanabile tra le due donne. A proposito dell’alienazione parentale, la testimonianza sul punto della dottoressa ......è stata particolarmente chiarificatrice. La ragazzina, indiscutibilmente affetta da tale patologia, ha fatto propria l’acrimonia del padre nei confronti della ex moglie fino al punto di “alienare” la figura materna e la di lei famiglia (nonno), risultando anche una testimone dalla discutibile attendibilità (peraltro, la stessa insegnante aveva sollevato la questione). Le lesioni sono un fatto refertato, ma sussiste più di un dubbio su come esse siano state effettivamente provocate e se ne sia stata autrice la .......; a chiarimento, si sottolinea che il padre, dopo aver ricevuto l’allarmante SMS della figlia, si sia recato a prenderla senza assolutamente interloquire con la ex moglie, presunta autrice del ferimento. E ancora, l’assenza di certezza sull’arma utilizzata per il ferimento stesso: il poliziotto in servizio presso l’ospedale ove la ragazzina era stata portata dal padre per la sutura al braccio, dichiara – confermando l’annotazione – che ....... ....... aveva riferito di essere stata colpita da forbici (e non da un coltello). E, infine, l’assenza di confidenze specifiche sul punto a quella insegnante alla quale aveva raccontato “semplicemente” di un piccolo taglio suturato, nonostante l’abbia poi pretesa con sè nel corso del colloquio a scuola con la madre ed il nonno.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta del P.M. e della difesa, l’imputata va mandata assolta.
Risulta necessario indicare un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
visto l’art. 530, II c., c.p.p.,
ASSOLVE
....... ..... dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544 c. 3 c.p.p.,
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Forlì, 31 marzo 2014
​Il G.O.T.
​avv. Sonia Serafini



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