Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942 ("Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente"), il giudice può correttamente ridurre la liquidazione delle spese di lite per le cause di particolare semplicità.

Lo ha affermato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17014, depositata il 25 luglio 2014, in una vicenda inerente l'impugnazione del decreto della Corte d'Appello che, accogliendo la domanda proposta dalla ricorrente contro il Ministero della Giustizia, per il riconoscimento dell'indennizzo da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (iniziato nel 1994 e concluso nel 2009), condannava lo stesso Ministero a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite (liquidate in complessivi euro 555,00) applicando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 794/1942 per le cause di particolare semplicità.

La ricorrente impugnava il decreto per Cassazione chiedendone l'annullamento parziale, denunciando la violazione degli artt. 4, l. n. 794/1942 e 60, 5 comma, del r.d.l. n. 1578/1933, stante la carenza assoluta di motivazione della riduzione delle spese legali.

Per la Cassazione la doglianza è infondata, essendo, invece, condivisibile l'operato della Corte d'Appello che, richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 949/2010), ha fatto corretta applicazione delle norme indicate, giustificando la decurtazione delle spese "in ragione della particolare semplicità della lite".

Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente anche alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia.  

Testo sentenza Corte di Cassazione - 25 luglio 2014, n. 17014

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