Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942 (“Poteri del giudice nella liquidazione a
carico della parte soccombente”), il
giudice può correttamente ridurre la liquidazione delle spese di lite per
le cause di particolare semplicità.
Lo ha affermato la sesta
sezione civile della Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 17014, depositata il
25 luglio 2014, in una vicenda inerente l'impugnazione del decreto della
Corte d'Appello che, accogliendo la domanda proposta dalla ricorrente contro il
Ministero della Giustizia, per il riconoscimento
dell'indennizzo da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del
processo (iniziato nel 1994 e concluso nel 2009), condannava lo stesso Ministero a rifondere alla parte vittoriosa le
spese di lite (liquidate in complessivi euro 555,00) applicando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 2, della legge
n. 794/1942 per le cause di particolare semplicità.
La ricorrente impugnava il
decreto per Cassazione chiedendone l'annullamento parziale, denunciando la
violazione degli artt. 4, l. n. 794/1942
e 60, 5 comma, del r.d.l. n. 1578/1933, stante la carenza assoluta di motivazione della riduzione delle spese legali.
Per la Cassazione la
doglianza è infondata, essendo, invece, condivisibile l'operato della Corte d'Appello
che, richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 949/2010), ha fatto corretta applicazione delle norme
indicate, giustificando la decurtazione delle spese “in ragione della particolare semplicità della lite”.
Per questi motivi, la Corte
ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente anche alla rifusione delle
spese di lite in favore del Ministero della Giustizia.
Testo sentenza Corte di Cassazione - 25 luglio 2014, n. 17014
Corte di Cassazione - sentenza 25 luglio 2014, n. 17014
Ritenuto in fatto
1. - È impugnato il decreto della Corte drappello di Perugia, depositato l'11 settembre 2012, che ha accolto la domanda proposta da M.L. contro il Ministero della giustizia, per il riconoscimento dell'indennizzo da mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo. Il processo presupposto era stato introdotto dalla sig.ra M. davanti al Pretore del lavoro di Roma nel novembre del 1994 e si era concluso nel 2009.
2. - La Corte d'appello di Perugia, in accoglimento della richiesta indennitaria aveva liquidato l'importo di Euro 4.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che, erano liquidate in complessivi Euro 555,00, di cui 325,00 per diritti, applicata la riduzione prevista dall'art. 4 della legge n. 794 del 1942 per le cause di particolare semplicità (è richiamata Cass., sez. lav., sentenza n. 949 del 2010).
3. - Con due motivi di ricorso, la sig.ra M. chiede l'annullamento parziale del decreto della Corte d'appello di Perugia.
3.1. - Il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
1. - Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4 della legge n. 794 del 1942, e 60, quinto comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933, stante la carenza assoluta di motivazione della riduzione delle spese di lite.
1.2. - La doglianza è infondata in quanto la Corte d'appello, richiamando la giurisprudenza anche recente di questa Corte (Sez. L., sentenza n. 949 del 2010), ha fatto corretta applicazione delle norme indicate, giustificando la decurtazione delle spese in ragione della “particolare semplicità della lite”.
2. - Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 4 e 5 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, per violazione dei minimi tariffari, che nella specie ammonterebbero, per i diritti di procuratore, a 601,00 Euro.
2.1. - La doglianza è infondata.
Con riferimento al contenzioso in esame, nei casi in cui definisce la controversia nel merito, questa Corte liquida per i diritti di procuratore un importo sostanzialmente coincidente con quello riconosciuto alla ricorrente dalla Corte d'appello di Perugia.
3. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia, liquidate in Euro 292,50 oltre S.P.A.D..