Cassazione: nullo il provvedimento disciplinare se la motivazione è solo 'apparente'
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Cassazione: nullo il provvedimento disciplinare se la motivazione è solo 'apparente'

Il è nullo il provvedimento disciplinare se la motivazione è solo "apparente".
A ricordarlo, se mai ce ne fosse stato bisogno, è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9227 del 2014  che ha fatto notare come ogni provvedimento deve essere motivato e che non sono ammesse  motivazioni "per relazionem" ossia con mero richiamo ad altri provvedimenti.
La Corte si è occupata del caso di un dentista che aveva contestato una sanzione disciplinare irrogatagli in relazione all'avvenuta diffusione di un volantino pubblicitario.
Contro il provvedimento del COA (Commissione Albo Odontoiatri)  il dentista aveva presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CEPPS) che però aveva respinto il ricorso.
Dinanzi alla suprema Corte l'odontoiatra ha contestato la violazione del principio del giusto processo perché nel provvedimento impugnato si configurava "inesistenza e totale apparenza della motivazione”  con conseguente sua nullità.
Ricordiamo che si parla di "motivazione apparente" quando una decisione viene presa senza indicare gli elementi da cui si è tratto il proprio convincimento oppure quando vengano fatte apodittiche e generiche affermazioni senza compie una disamina logico giuridica del caso.
L'odontoiatra nel suo ricorso ha fatto presente che la Commissione Albo Odontoiatri avrebbe dovuto indicare i fatti addebitati, le prove assunte e l'esposizione dei motivi della decisione.  La Commissione Centrale (CEPPS)  inoltre nel provvedimento impugnato si era limitata a dire che la decisione della Commissione Odontoiatri sarebbe stata conforme al dettato legislativo perché “fatti addebitati” ed “esposizione dei fatti” sarebbero contenuti nel “verbale” della seduta di discussione quando in realtà non c'era alcun riferimento neppure indiretto al verbale di tale seduta.
Insomma secondo il professionista “la motivazione a supporto dell'impugnata decisione CEPPS e' totalmente apparente e, come tale, inesistente" e tale tesi ha trovato accoglimento nella sentenza della Cassazione.
La Corte ha accolto anche una seconda doglianza: quella secondo cui deve considerarsi apparente anche la motivazione fatta "per relationem" (nel caso di specie vi è stato un mero richiamo al verbale della seduta di discussione).
Qui sotto, in allegato, il testo integrale della sentenza.

Vai al testo della sentenza n.9227/2014

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA  N. 9227 DEL 23 APRILE 2014

- omissis - 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 62 del 12.11.2012, depositata il 14.2.2013, pronunciata nei suoi confronti dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CEPPS). Con tale provvedimento la predetta Commissione ha rigettato il ricorso formulato dal sanitario avverso la decisione della Commissione Odontoiatri della provincia di Ferrara (CAO – Commissione Albo Odontoiatri), adottata in data 15 febbraio 2011, che aveva irrogato in suo danno la sanzione disciplinare della “censura”, per la riconosciuta violazione degli articoli 55, 56 e 69 del C.D.; del Decreto Legislativo n. 187 del 2000, articolo 3; della Legge n. 175 del 1992, articoli 1, 2, 4 e 5 per violazione dei doveri inerenti alla professione medica in relazione ad un volantino pubblicitario diffuso dalla struttura in cui esso dottor (OMISSIS) rivestiva il ruolo di Direttore sanitario. Il ricorso per cassazione si articola in n. 2 motivi; resiste con controricorso il Ministero Salute.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il 1 motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio del giusto processo – violazione articolo 111 Cost. – violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, articoli 47 e 66, “per inesistenza e totale apparenza della motivazione”.

Premette il deducente, che a mente delle norme citate la decisione del Commissione Odontoiatri della provincia di Ferrara, deve contenere l’indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonche’ l’esposizione dei motivi, la cui carenza comporta la nullita’ della decisione stessa. Prosegue osservando che la CEPPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) nella decisione oggi impugnata, ha ritenuto – contrariamente al vero – che la decisione della CAO del 15 ferraio 2011 fosse conforme al dettato legislativo in quanto “fatti addebitati” ed “esposizione dei fatti” sarebbero stati contenuti nel “verbale” della seduta di discussione avvenuta il 15 febbraio 2011. Di conseguenza l’esponente rimarca la totale falsita’ della surriferita argomentazione in quanto nella decisione della CAO non ci e’ alcun rinvio, ne’ diretto, ne’ indiretto al verbale di tale seduta.

Dunque “la motivazione a supporto dell’impugnata decisione CEPPS e’ totalmente apparente e, come tale, inesistente in quanto legittima una decisione CAO sulla base di un presupposto falso”.

Con il 2 motivo il ricorrente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, articolo 66, “per totale apparenza della motivazione per relationem”.

Osserva l’esponente che l’impugnata decisione CEPPS, senza affrontare peraltro nessuna delle censure sollevate in sede di ricorso, si richiama totalmente all’indicato verbale CAO del 15.2.2011.

Entrambe le censure – congiuntamente esaminate in quanto connesse sono fondate, in quanto il provvedimento impugnato e’ radicalmente nullo.

A tal fine si legge nello stesso quanto segue (pag. 3): “Con il gravame in epigrafe, il ricorrente deduce vari vizi di violazione di legge, in particolare difetto di motivazione del provvedimento e mancata specificazione dei fatti contestati. Il ricorso e’ infondato e va respinto. Infatti l’iter logico-giuridico seguito dall’Ordine nel pervenire al convincimento di colpevolezza del sanitario e alla decisione di irrogare la sanzione della censura e’ ricavabile dal verbale della seduta della commissione per gli iscritti nell’Albo degli odontoiatri tenutasi in data 15 febbraio 2011, al quale il provvedimento impugnato fa espresso rinvio”. Il predetto verbale da conto della discussione svoltasi all’interno del collegio di disciplina in contraddittori’o con l’incolpato…..”.

Invece e’ direttamente riscontrabile nella decisione della Commissione Odontoiatri della provincia di Ferrara che in essa non vi alcun richiamo ne’ esplicito, ne’ implicito al suddetto verbale. La suddetta decisione difatti consta di un solo foglio, del seguente testuale tenore: “FATTI ADDEBITATI: violazione degli articoli 55, 56 e 69 del C.D.; del “Decreto Legislativo n. 187 del 2000, articolo 3; degli articoli….”.

“PROVE ASSUNTE: volantino pubblicitario diffuso dalla struttura in cui il dott. (OMISSIS) riveste il ruolo di Direttore sanitario.

DISPOSITIVO: i membri del Collegio Giudicante, sulla base dei motivi sopra riportati, decidono all’unanimita’ di comminare al dott. (OMISSIS) la sanzione della censura”.

Cio’ posto, e’ dunque incontestabile e di chiara evidenza che il suddetto provvedimento sanzionatorio impugnato e’ del tutto carente di motivazione ed e’ quindi radicalmente nullo. La necessita’ della motivazione dei provvedimenti in genere e’ un principio cardine nel nostro ordinamento giuridico e, ancor piu’ in generale dello Stato moderno inteso come Stato di diritto. L’obbligo di motivazione in linea generale trova il suo fondamento nelle norme di legge che regolano le varie tipologie di processo: civile, penale, amministrativo, disciplinare, tributario, arbitrale. Vi sono tuttavia particolari norme che prevedono siffatto obbligo espressamente per determinati settori. Nella fattispecie tale obbligo e’ previsto ex professo dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, articolo 47 (Approvazione del regolamento..sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) che commina la nullita’ del provvedimento che infligge la sanzione disciplinare se non contiene “l’esposizione dei motivi”.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato; la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; di conseguenza va dichiarata la nullita’ della decisione della Commissione Odontoiatri di Ferrara Commissione Odontoiatri della provincia di Ferrara (CAO – Commissione Albo Odontoiatri) adottata in data 15 febbraio 2011.

La novita’ delle questioni trattate e ed i particolari profili della fattispecie, consigliano la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo la causa nel merito, dichiara nulla la decisione della Commissione Odontoiatri della provincia di Ferrara (CAO – Commissione Albo Odontoiatri) adottata in data 15 febbraio 2011 nei confronti del Dott. (OMISSIS); compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.


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