Avv. Tullio Casamassima 

La sentenza del TAR della Campania sez.I nr. 1114/2011, convalidata dal quella successiva del Consiglio di Stato nr. 2047/2014 a cui il soccombente aveva proposto appello, conferma l'intervento dell'Autorità Prefettizia nell'attivita amministrativa del Comune mediante il "potere di controllo" conferito dal d.lgs. 267/2000.

Un controllo posto in essere dalla citata Autorità, mediante le procedure previste dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000, che secondo la ricostruzione dei fatti esposte nelle succitate sentenze, rilevava delle illegitimità riscontrate nella procedura di affidamento di una concessione da parte di un Comune. Pertanto, il Prefetto diffidava il Sindaco del Comune concessionario ad adottare il necessario provvedimento di annullamento della concessione per rimuovere gli effetti pregiudizievoli riscontrati con l'immediata sospensione dell'attività.

La sentenza del Consiglio di Stato riporta a mente l'istituto della autotutela da parte della Pubblica Amministrazione quale strumento per tutelare da se la propria attività e propri interessi. La maggior parte della dottrina propende nell'affermare che non vi è una nozione unitaria di tale istituto in quanto è distinto tra AUTOTUTELA FACOLTATIVA che è esercitata a mezzo di provvedimenti di secondo grado di annullamento d'ufficio per atti amministrativi "ab origine illegittimi"; AUTOTUTELA in sede CONTENZIOSA a seguito di ricorso da parte dell'ineteressato; ATOTUTELA DOVEROSA che è esercitata a seguito dell'espetamento di un iter di controllo da parte del'Autorità competente come la Prefettura nel caso in questione.

In conclusione nel caso de quo, la Pubblica Amministrazione (Comune) ha adottato un provvedimento in autotutela doverosa di revoca consequenziale ad un atto amministrativo già in origine inopportuno ed illegittimo rilevato dall'Autorità di controllo. Provvedimento doveroso e necessario -quale interese pubblico- emesso da parte del Comune diffidato per conservare "il proprio assetto di governo rispetto all'eventualità di scioglimento ai fini antimafia". Ciò comporta che gli atti di ritiro da parte della P.A., in autotutela, sono soggetti al procedimento amministrativo (capo III art. 7-13 l.241/1990) relativo alla comunicazione d'avvio dello stesso procedimento. Tutto ciò trova fondamento a seguito della legge 15/2005 nell'art. 21 ter della L. n. 241 del 1990, con riferimento all'esecutorietà, nell'art. 21 nonies, con riferimento ai poteri d'annullamento d'ufficio e di convalida degli atti amministrativi illegittimi, nell'art. 21 quinquies con riferimento agli atti di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi.


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