di Gerolamo Taras - L'affidamento in concessione di un servizio pubblico avviene, di solito, a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, sulla base di un capitolato che contiene, nel dettaglio, le modalità organizzative e di esecuzione, definite  a seguito (si spera) di uno studio di fattibilità. Dopo l'aggiudicazione, le condizioni della concessione  vengono trasfuse nel cosiddetto contratto di servizio. Obblighi e diritti delle parti sono quelli scritti e convenuti dalle parti in quest' ultimo documento. Rispetto alla disciplina generale dei contratti, il contratto di servizio prevede, solitamente, una posizione predominante della parte pubblica, giustificata dalla necessità che le finalità di pubblico interesse  siano conseguite dal soggetto erogatore e che l'erogazione del servizio avvenga secondo standard di qualità e di efficienza.

Nel caso specifico dei pubblici trasporti, non sempre i disagi dell' utenza, sopratutto in periodi di sovraffollamento delle tratte,  derivano da una non perfetta organizzazione del servizio e non sempre devono essere imputati al gestore. Spesso le cause sono a monte e derivano dalla predeterminazione delle regole di erogazione del servizio stabilite, unilateralmente, dalla Pubblica Amministrazione e che il Gestore non può modificare di propria iniziativa.

 

Come ha stabilito il Consiglio  di Stato, non tutti di disagi subiti dall' utenza  possono essere riportati, poi, nelle categorie elencate dall' art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo) quali diritti fondamentali del consumatore, ma solo quelli inerenti a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.


Non deve averla pensata esattamente così  il Codacons (Sezione Regionale della Puglia) nel momento in cui aveva deciso di contestare, al gestore della linea  Lecce Fiorini - Taranto Porto, via Francavilla Fontana, Latiano e Mesagne, alcuni  disservizi che avevano causato a numerosi utenti molteplici disagi.

Ritenendo lesi dai comportamenti della società concessionaria i diritti collettivi dell'utenza, sanciti dall'art. 2, lettere a), b), c), e g) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) l' Associazione aveva presentato ricorso, prima, all' autorità giudiziaria ordinaria (che aveva declinato la propria giurisdizione in base al disposto del comma 11 dell'art. 140 del D.Lgs. n. 206/2005  "Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80") e, successivamente, al TAR per chiedere la condanna di S.T.P., concessionaria del servizio pubblico di trasporto extraurbano nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto  all'adozione delle misure organizzative idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

 

Il Tribunale della Puglia -sentenza n. 493/2009-  aveva ritenuto sussistente la lesione degli interessi collettivi, come richiesto dal Codacons, ed aveva di conseguenza condannato la società concessionaria ad adeguare il servizio agli standard di qualità e di efficienza di cui all'art. 2, let. g), del D.Lgs. n. 206/2005.

 "Per quanto concerne, in particolare, i trasporti pubblici, non si può certo costringere l'utenza a dover subire, ordinariamente, disagi dovuti ad una non perfetta organizzazione del servizio, per cui il concessionario deve adottare tutte le misure all'uopo ritenute adeguate, oppure, se si tratta di misure che presuppongono modifiche al contratto di servizio, attivarsi presso le autorità vigilanti (nella specie, Regione e Provincia), al fine di "calibrare" il numero e la frequenza delle corse al numero degli utenti".

 

La società S.T.P. Terra d'Otranto ha impugnato  la sentenza di primo grado,  facendo presente che le clausole del contratto erano state definite dall' Amministrazione ed ad quelle essa si era attenuta.   

Secondo S.T.P.  "le modalità di espletamento del servizio di cui trattasi sono state, per larga parte, predeterminate nelle regole poste a base della gara bandita dalle Amministrazioni regionale e provinciale, recepite nel contratto di servizio stipulato il 17 marzo 2005 con il Co.Tra.P.,  e che il consorzio stesso, e per esso i soggetti che gestiscono il servizio, non ha alcun potere di variare".  Aggiungendo di essersi autonomamente attivata presso l' Amministrazione per eliminare, consensualmente, attraverso modifiche al contratto di servizio, le cause dei disagi.


Motivazione condivisa dalla Sesta Sezione  del Consiglio di Stato (sentenza N.01560/2014 ) che ha accolto l' appello respingendo il ricorso di primo grado.

Secondo il  giudice  "le modalità inerenti ai percorsi (ivi compresa la necessità dell'eventuale trasbordo), agli orari, alla frequenza e alla capienza dei mezzi di trasporto, ai periodi di sospensione del servizio, al personale da impiegare e al relativo costo non sono addebitabili a scelte della società appellante, e, quindi, sfuggono alle censure evidenziate nel ricorso di primo grado, riconosciute dal Tar quale sintomo della inadeguatezza del servizio reso da S.T.P. all'utenza".

Per quanto riguarda poi le  ulteriori carenze  del servizio che avevano determinato i disagi per i passeggeri, denunciati dal Codacons (l'insufficienza dell'informazione all'utenza e la possibilità, per i passeggeri, di caricare i bagagli a bordo dei mezzi di trasporto) il Consiglio di Stato ha stabilito che si tratta, in questo caso, di disagi che non possono essere riportati nelle categorie elencate dall'art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo) quali diritti fondamentali del consumatore.

"Quanto alla possibilità di introdurre bagagli a bordo, trattasi infatti di evenienza ascrivibile, da un lato, al sovraffollamento in determinate ore della giornata, al quale non la società appellante, ma le Amministrazioni competenti potrebbero eventualmente ovviare con diverse frequenze del servizio, dall'altra a comportamenti direttamente imputabili agli utenti.

Per quanto riguarda l'onere di adeguata informazione, l'istruttoria esperita davanti al giudice civile prima della trasposizione davanti al Tar ha evidenziato che le tabelle illustrative delle modalità e degli orari del servizio sono distribuite presso le rivendite, sono affisse alle fermate e sono comunicate mediante un numero telefonico gratuito".

"A tali esiti istruttori il ricorrente in primo grado non ha opposto alcuna diversa argomentazione; ne deriva che erroneamente il Tar ha posto a base della propria pronuncia le indimostrate circostanze asserite dal Codacons, sia per quanto riguarda questo particolare aspetto inerente l'informazione, sia per tutte le contestazioni comunque rivolte con il ricorso (e così per le immotivate fermate effettuate senza richiesta e la soppressione di corse), che comunque non possono essere considerati, di per sé, causa di pericolo per gli utenti".

Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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