di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 1132 del 21 Gennaio 2014. Le sezioni unite - competenti a pronunciarsi su regolamento di giurisdizione - si pronunciano circa il conflitto di giurisdizione sorto in merito ad un caso di sospensione di finanziamento pubblico, giungendo alla conclusione che il potere di pronunciarsi in merito spetta al giudice amministrativo. Nel caso di specie un imprenditore cita la pubblica amministrazione innanzi al giudice ordinario per aver sospeso la concessione dell'ultima trance di un finanziamento pubblico. Il tribunale tuttavia si dichiara incompetente, indicando il Tar territorialmente competente come giudice titolare del potere di pronunciarsi. Il privato interessato propone dunque regolamento di giurisdizione impugnando tale pronuncia.


Le contese sorte in pendenza di accordi stipulati tra privati e pubbliche amministrazioni, così come previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche - nonché dall'art. 133 codice del processo amministrativo - è infatti materia di giurisdizione amministrativa esclusiva. "La cognizione delle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex lege 7.8.1990, n. 241". Ciò poiché la decisione finale è a discrezione dell'ente pubblico, il quale può decidere sulla collocazione delle proprie risorse finanziarie a seguito di ponderazione di interessi coinvolti, pur sempre nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse. Vertendosi dunque in materia di interessi legittimi - non essendo sorto alcun diritto soggettivo in capo all'imprenditore beneficiario del finanziamento - il giudice ordinario risulta privo di qualsiasi tipo di potere giurisdizionale. Il ricorso è rigettato.


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