La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 16535/2003) ha stabilito che le cure mediche che vengono effettuate all'estero debbono essere rimborsate dalle ASL, tutte le volte in cui quest'ultime non abbiano indicato al paziente i centri specializzati esistenti sul territorio nazionale. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "è compito fondamentale ed ineludibile della stessa amministrazione indirizzare il cittadino affetto da grave patologia, non adeguatamente curabile in sede locale, presso i centri di alta o altissima specializzazione del settore, di cui essa è certamente a conoscenza e con i quali è in contatto, non essendo pensabile lasciare all'assistito il compito di attivarsi per individuare dette strutture" e che, nel caso in cui tali indicazioni non vengano fornite e il privato sia costretto ad attivarsi per per individuare strutture idonee all'estero, ha il diritto di essere rimborsato per le spese sostenute. Con questa motivazione la Corte ha accolto il ricorso presentato da una cittadina italiana che era stata costretta a ricorrere a delle cure chemioterapiche, per la cura del marito malato, presso una clinica della Germania.

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