
di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 17776 del 22 Luglio 2013. La sottoscrizione di un atto, nella specie di opposizione all' archiviazione, redatto dal difensore nell' interesse della persona offesa
A nulla valgono le difese del legale che afferma che il riferimento alla Scuola era da riferire alla necessità della separazione delle carriere, e l'atto di opposizione era sostanzialmente corretto, mentre la lamentela riguardava la non puntuale notizia apparsa sul quotidiano che aveva definito il proprio assistito non reperibile, pur essendogli stato notificato un avviso di convocazione, e che gli aveva attribuito precedenti penali in relazione a procedimenti in corso. Tanto più che l'atto di opposizione in questione, timbrato per il deposito, recava la firma per esteso dell'avvocato sanzionato disciplinarmente: secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Forense, della Corte di legittimità e del Consiglio di Stato, tanto è sufficiente per la paternità dello scritto, a nulla, quindi, valendo l'affermazione per cui l'atto è stato redatto da altro e diverso avvocato.