di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 13404 del 29 Maggio 2013. Nel caso in oggetto ricorre l'impresa utilizzatrice avverso la sentenza di merito che aveva disposto la trasformazione del contratto interinale del privato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nei giudizi di merito è stata infatti constatata violazione di legge 196/1997: la genericità della clausola contrattuale e l'omessa menzione delle cause alla base della temporaneità del rapporto di lavoro ne hanno determinato la trasformazione nella tipologia sopra citata. Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento dell'indennità al lavoratore ex art. 32 l. 183/2010, la cui clausola opera sia per i contratti a tempo determinato "ordinari", sia per quelli collegati ad un contratto di lavoro temporaneo.

 

La clausola "casi previsti dai contratti collettivi

nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice" sarebbe "del tutto generica e inidonea ad integrare i requisiti di specificità richiesti dalla legge n. 196 del 1997". L'art. 1 della legge citata infatti regola l'utilizzo dei contratti di lavoro temporaneo, limitandolo ad ipotesi tassative. L'illegittimità del contratto di fornitura genera poi conseguenze anche nei rapporti tra lavoratore interinale e azienda utilizzatrice: in questi casi "i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".

La Suprema Corte respinge il ricorso e conferma la decisione di merito, sottolineando come operi in questo caso il meccanismo della conversione, vera e propria sanzione comminata dal legislatore che fa salvi gli effetti del contratto ma che ne determina la trasformazione da una tipologia all'altra (da determinato a tempo indeterminato).

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